Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11288 del 23/05/2011
Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 23/05/2011), n.11288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17320/2009 proposto da:
C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato STEFANIA
JASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ITRO Giovanni, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
03/04/2009, n. 4862/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
02/05/2011 dal Presidente Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI ITRO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18/07/08 C.G. ha lamentato l’eccessiva durata del procedimento da lui promosso con atto 3.11.1990 davanti al TAR campano al fine di ottenere l’annullamento di atti che avevano impedito di aprire un ambulatorio medico nel Comune di Sant’Arcangelo dove egli risiede. Ha dedotto che il giudizio, introdotto con ricorso del 3/11/1990 è tutt’ora pendente e richiesto la condanna del convenuto Ministero al pagamento di Euro 22.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo. Nella contumacia del Ministero convenuto, l’adita Corte d’Appello di Napoli accoglieva la domanda nei limiti di Euro 7.625,00, in ragione di Euro 500 per ogni anno eccedente la ragionevole durata. Avverso il decreto (il C. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nessuno si costituiva per il Ministero intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deducendosi violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, si lamenta che, in difformità della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sia stato accordato un indennizzo largamente inferiore a quello fissato da detta Corte e oscillante fra Euro 1.000 e 1.500 per anno di decreto del procedimento. Con il secondo motivo, richiamato anche l’art. 6 par. 1 della CEDU (si lamenta la non approfondita considerazione dei parametri ivi considerati rilevanti (entità della posta in gioco, comportamento della parte istante e altro). Con il terzo motivo ci si duole dell’uso, da parte del giudice nazionale, di margini di valutazione che comportarsi discostamento delle liquidazioni effettuate dalla Corte Europea.
Tali motivi che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, appaiono destituiti di fondamento e devono essere respinti.
E, in effetti, per quanto riguarda l’individuazione della base di calcolo per ogni anno eccedente la ragionevole durata (anzichè per ogni anno di durata) l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sent. 11 gennaio 2011 n. 478) ha chiarito, …
con la giurisprudenza della Corte europea (v. CEDU 20 Aprile 2010 Martinetti e Cavazzuti e, Italia, Requetes n. 37947/02 et 39420/07) – la non contrarietà alla Convenzione del sistema di calcolo predetto dalla L. n. 89 del 2001 nella parte in cui da rilievo al periodo eccedente la ragionevole durata.
Quanto alla misura assunta dell’indennizzo del danno non patrimoniale, nell’importo di Euro 500,00 va osservato che la Corte partenopea non si è significatamente discostata dal criterio adoperato dalla CEDU per i giudizi di lunga durata (v. dec. 675/2003; 688/2003).
E, nella considerazione dei parametri normativamente rilevanti nella valutazione del danno morale, la sentenza impugnata sfugge al sindacato di legittimità, avendo espressamente considerato l’interesse del ricorrente (in un ricorso collettivo) la cui attualità è ridimensionata dalla mancanza per il corso di circa 18 anni di ogni istanza di prelievo, a valere anche come sintomo della dimostrazione della modestia della posta in gioco (nella valutazione della parte interessata) e del contributo della parte a non porre rimedio alla lunghezza del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011