Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34144 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27458-2018 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIER GIUSEPPE POGLIANO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 827/2018 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il

28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, F.R. citava in giudizio Generali Italia S.p.a., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni da lei subiti in conseguenza del sinistro occorso il 19/6/2013 nel Comune di San Raffaele Cimena (TO).

L’attrice sosteneva che, in qualità di passeggera del motociclo condotto dal coniuge, assicurato per la r.c.a. con Generali Italia S.p.a., rovinava a terra in seguito alla collisione con l’autocarro condotto da A.M..

La Compagnia convenuta si costituiva contestando l’avversa pretesa risarcitoria ed offrendo banco iudicis la somma di Euro 1.100,00 a titolo di risarcimento. Tale importo veniva trattenuto dalla F. a titolo di acconto sul maggiore avere.

Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 13/2016, accoglieva la domanda e condannava l’Assicurazione al risarcimento in favore dell’attrice del danno biologico e del danno morale, liquidando quest’ultimo in Euro 7.000,00, oltre le spese di giudizio.

2. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 827 del 28/08/2018, in totale riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello della Compagnia dichiarava la somma di Euro 1.100,00, già corrisposta dalla stessa banco iudicis, satisfattiva del danno subito dalla F.. Compensava anche le spese del primo giudizio mentre quelle d’appello venivano posto a carico della parte appellata.

3. F.R. propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi. Generali Italia S.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), perchè il Tribunale di Ivrea avrebbe errato nel ritenere non provato il danno morale soggettivo da lei patito e che sarebbe consistito della paura di perdere la vita, in presenza della prova che a causa dello speronamento dell’autocarro è stata sbalzata dalla moto sull’asfalto nel mentre sopraggiungevano auto.

6.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Ritiene che il danno morale soggettivo possa provarsi anche attraverso presunzioni semplici in base all’id quod plerumque accidit, stante l’impossibilità di provare la sofferenza morale attraverso prove dirette. Pertanto, il Tribunale negandolo sarebbe concorso in errore in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E, sulla base di ciò, conseguentemente, risulterebbe ingiusta la compensazione delle spese di primo grado.

7. I motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili.

Le censure formulate dall’odierno ricorrente sono evidentemente dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, oltrepassando, in questo modo, i limiti propri del sindacato di legittimità. E’ il giudice del merito l’organo istituzionalmente competente alla discrezionale valutazione degli elementi di prova, limitata esclusivamente sul piano della motivazione, che deve essere coerente, in punto di diritto e sul piano logico, con i rilevi fattuali posti al suo vaglio.

Nel caso di specie, il ricorrente insiste affinchè si ritenga raggiunta la prova del danno morale sulla base dell’id quod plerumque accidit.

Atteso che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che “il danno non patrimoniale, anche di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso al ricorso di presunzioni semplici, sicchè resta fermo l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio”; In caso di esposizione ad agenti patogeni, il dipendente, che abbia reso prestazioni lavorative in ambiente inquinato, può ottenere il risarcimento del danno morale anche se non ha contratto alcuna malattia, ma la prospettata condizione di sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa, spettando allo stesso dimostrare, secondo i generali principi che regolano l’onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro (ex multis Cass. n. 27324/2017; Cass. n. 12143/16).

Il Tribunale ha dichiarato non provata tale voce di danno in nessun modo, neppure attraverso presunzioni, non risultando nè dalla espletata CTU nè dalle argomentazioni svolte della difesa della ricorrente, in assenza, peraltro, “di istanze istruttorie finalizzate a provare lo stato d’animo e il malessere manifestato dall’odierna ricorrente dopo l’incidente, elementi che facciano ritenere che la F. in conseguenza dell’incidente, oltre al danno biologico, abbia subito un patema d’animo e una sofferenza ed in quale entità”.

In definitiva, in disparte il rilievo che, quanto alla doglianza imperniata sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorso non è in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16, neppure è rispettato il canone, fissato da Cass. Sez. U. n. 1785/18, per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici: nella specie, il ricorrente deduce l’erroneità del mancato ricorso a presunzioni in riferimento a due fatti, ma non deduce in ricorso alcunchè sulla sussistenza dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c., semplicemente prospettando una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi prospettati. Il richiamo, ribadito in memoria, alla giurisprudenza di legittimità non tiene conto del fatto che occorre comunque articolare quelle censure secondo quei parametri e che, comunque, il danno da morte incombente è di norma riconosciuto a chi sia affetto da gravi lesioni – mentre nella specie la circostanza è esclusa in fatto – e comunque sia consapevole della propria agonia, intesa come incombente fine e conseguente angoscia nella sua percezione.

Le prospettate cause di inammissibilità sono state anche rilevate dalla controncorrente.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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