Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34007 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teres – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9996-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., P.G.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

MANCA BITTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrenti –

e contro

AGENTE DI RISCOSSIONE SASSARI EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. P.G.M. e P.A. impugnavano la cartella di

pagamento assumendo che l’atto presupposto, costituito da avviso di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, non era stato ritualmente notificato. La commissione tributaria provinciale di Sassari dichiarava il ricorso inammissibile. I contribuenti proponevano appello e la commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, lo accoglieva sul rilievo che l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro avrebbe dovuto essere notificato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3, che prescrive la notifica nei modi previsti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e specifica che essa sia effettuata dagli ufficiali giudiziari, dai messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o dai messi comunali o di conciliazione. Nel caso di specie, ove la notifica era avvenuta direttamente a mezzo posta, si doveva ritenerne la nullità.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso. L’agente di Riscossione Sassari Equitalia Centro S.p.A. non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20. Sostiene che la norma prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente avvenga con l’impiego di plico sigillato e possa eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 156 c.p.c., perchè, a tutto voler concedere, la parte era comunque venuta a conoscenza dell’avviso di liquidazione, avendo ritirato personalmente il plico depositato presso l’ufficio postale in data 2 ottobre 2009 ed avendo sottoscritto la ricevuta di consegna; ciò ben prima del decorso del termine di decadenza posto a carico dell’Amministrazione.

3. Osserva la Corte che, a norma della L. n. 890 del 1982, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, entrato in vigore prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione in questione, ia notificazione degli avvisi e degli altri atti da notificare ai contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari (Cass. n. 17598 dei 28/07/201; Cass. n. 15284 del 10/06/2008).

Inoltre, in tema di notificazione dell’atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato (Cass. n. 2047 dei 02/02/2016).

Nella specie non risulta contestata la spedizione dell’avviso e il relativo ricevimento e non risultano dalla contribuente dedotti vizi propri della cartella, di talchè la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso originario proposto dai contribuenti.

4. II secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

5. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna i contribuenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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