Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11150 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9924/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA
Elisabetta, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato BOUCHE’
Franco, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.G., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 468/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
7/10/09, depositata il 27/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato;
Buche Franco, difensore del controricorrente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
conferma la relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, aveva accertato la infondatezza della pretesa dell’Inps di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di P.C. e di altri soggetti, dipendenti dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5;
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un motivo, le controparti sono rimaste intimate, ad eccezione del P. che resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendo già stato affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1 ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità”.
Detta sentenza è stata seguita da numerose altre conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”;
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del Pera che si è costituito, seguono la soccombenza, nulla per le spese degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del P. che liquida in euro trenta per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla per le spese degli altri.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011