Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33801 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18698-2018 proposto da:
P.A.M., nella qualità di socia della società “GEMO SRL”
ora GEMO di A.C.A. & C. SAS, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PALERMO,13, presso lo studio dell’avvocato
GAETANO MARCHEI, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE
VECCHIA, ALESSANDRA GRAPPONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10867/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 254/16, sez. 5, accoglieva parzialmente il ricorso proposto P.A.M. avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) relativo a Irpef 2012.
Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello.
La CTR Campania, sez. dist. Salerno, con sentenza 10867/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio tra chiesto e pronunciato, l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione e la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.
Con il secondo motivo deduce l’omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia.
Risulta fondato il primo motivo del ricorso.
Invero la motivazione della sentenza impugnata è racchiusa in cinque righe con cui si afferma che, essendo stata rigettata in pari data l’impugnazione della società Gemo srl di cui la ricorrente era socia, da ciò conseguiva il rigetto dell’appello di quest’ultima, senza esaminare in alcun modo i motivi dell’appello riguardanti la contribuente.
Trattasi di una motivazione per relationem del tutto apparente e quindi nulla in quanto non dà conto della posizione specifica della ricorrente nella qualità di socia e non chiarisce come il rigetto dell’appello della società comporti necessariamente il rigetto di quello della odierna ricorrente senza in alcun modo esaminare neppure se i motivi dei due diversi appelli fossero i medesimi o meno.
E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente statuito che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado (in questo caso ad altra sentenza di secondo grado), attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice (in questo caso in giudizio di appello collegato), senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (da ultimo ex plurimis Cass. 27112/18Cass. 22598/18; Cass. 24452/18; Cass. 21978/18).
In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Campania, sez. dist. Salerno, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, sez. dist. Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019