Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33813 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33813
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24392-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GIOVANNI
DECOLLATO 14, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO COSSU,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BASSOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 369/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su diniego di rimborso IRPEF, anno 2010, (Euro. 20.068,00) per la tassazione delle somme corrisposte all’atto di cessazione del rapporto di lavoro dalla Cassa Previdenza Lavoratori Exxonmobil Mediterranea – Fondo Pensioni – alla quale B.G. era iscritto con contribuzione in parte a proprio carico ed in parte a carico del datore di lavoro – ha confermato la sentenza di primo grado. Quest’ultima, dopo aver preso atto del rimborso parziale da parte dell’Ufficio (di Euro 11.688,00), in relazione alla domanda subordinata del ricorrente per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente, ritenendo totalmente esente da imposta la somma relativa ai rendimenti, in quanto soggetti ad imposta applicata alla fonte, con la conseguenza del riconoscimento al rimborso della residua somma (pari ad Euro 8.380,00).
L’Ufficio spiegava appello per “Erroneità della sentenza per difetto di motivazione ed errata istruttoria – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”.
La CTR. ha respingeva l’appello, ritenendo risolutiva per la decisione della controversia la sentenza SU n. 13642/2011, emessa in relazione all’aliquota applicabile sul rendimento di polizza del fondo previdenziale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
B.G. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo a “Erroneità della sentenza per difetto di motivazione ed errata istruttoria – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017), ha più volte chiarito che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18797 del 16/07/2018).
Nel caso di specie, e in applicazione dei superiori principi, la CTR è incorsa nel vizio denunciato, giacchè ha incentrato la propria motivazione complessiva sulla tassazione all’aliquota del 12,50% omettendo del tutto di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello formulato dall’Ufficio.
La sentenza, pertanto, va cassata con rinvio alla CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019