Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33638 del 18/12/2019
Cassazione civile sez. I, 18/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 18/12/2019), n.33638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18940/2018 proposto da:
I.C., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to Ennio Cerio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore
domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto n. 960/2018 del Tribunale di Campobasso depositato
il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/09/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. I.C., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente si era astenuto dal compiere, come imposto dalla norma in tesi violata, una “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine”, stante la genericità delle informazioni relative alla condizione generale della Nigeria, valutate in modo apodittico riguardo alla regione dell’Edo State e senza indicare alcuna fonte internazionale qualificata; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal certificato medico attestante lo stato di salute del ricorrente – che risulta essere affetto da “diabete mellito scompensato in trattamento insulinico” – la cui valutazione è stata “completamente disattesa” dal decidente.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo è inammissibile.
3. Il Tribunale, indagando lo specifico profilo oggetto di censura, si è dato cura di negarne ogni inferenza decisoria osservando, riguardo all’area del delta del Niger da cui proviene il ricorrente, che sebbene i report internazionali segnalano una recrudescenza dell’attività criminale, “può affermarsi che le province meridionali della Nigeria sono scosse da una nuova ondata di instabilità che si attua contro società straniere non già contro i residenti che, anzi, sono coloro che lamentano la mancanza di una equa distribuzione di ricchezza prodotte dall’attività estrattiva in una delle regioni più povere del pianeta”.
4. La declinata doglianza è perciò priva della necessaria pertinenza rispetto al decisum, sicchè essa contravvenendo al principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come si è altrove già statuito con riguardo a fattispecie sul punto speculare rispetto a quella in esame, si mostra unicamente intesa “a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito” (Cass., Sez. VI-I, 10/09/2019, n. 22609).
5. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.
Il Tribunale, non lasciando insondato il profilo interessato dalla denunciata violazione motivazionale, ha escluso la sussistenza di “fattori di vulnerabilità che consentono la concessione della protezione umanitaria per il ricorrente che è un migrante economico” ed ha in tal modo esternato un giudizio in cui, competendo al giudice selezionare le fonti del proprio convincimento e di valutare le risultanze istruttorie secondo il proprio prudente apprezzamento, anche la circostanza riportata nel motivo ha formato oggetto di implicito apprezzamento restando assorbita nel conclusivo responso negativo.
La declinata doglianza non evidenzia, d’altro canto, un vizio rilevante ai sensi del parametro cassatorio evocato, esulando manifestamente dal concetto di fatto decisivo accolto secondo la comune esegesi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
7. Nulla spese. Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019