Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33698 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/12/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 18/12/2019), n.33698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17492/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. BATTISTA

MARTINI, 2 ST MARASCIO, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GENOVESE, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190 (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato DORA DE ROSE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CESARE GRANIERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1143/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/02/2016 r.g.n. 4396/2014.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 29.2.2016, la Corte di Appello di Napoli respingeva il gravame interposto da C.F., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, così come modificato dalla L. n. 266 del 2005, relativamente al periodo 10.2.2011-31.3.2011, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate;

che avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1-bis, in connessione con l’art. 5 della Direttiva UE 1999/70, ed in sostanza si contesta la legittimità, rispetto alla disciplina comunitaria, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, che ha introdotto del D.Lgs. n. 368 del 2001, comma 1-bis, nella parte in cui consente la stipula di contratti di lavoro a termine acausali (e, quindi, privi della specifica indicazione delle ragioni che li giustificano); la censura, inoltre, pur non investendo in modo specifico la sentenza oggetto del presente giudizio, attiene agli abusi che possono derivare dalla successione di contratti a termine; 2) la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1-bis, “in connessione con l’art. 2697 c.c.”, per omessa specificazione ed omessa prova della sussistenza delle “ragioni obiettive” o delle “condizioni di legittimità di cui del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, con riferimento alla clausola di contingentamento, idonee a giustificare l’apposizione del termine al contratto di lavoro per ogni rapporto a tempo determinato stipulato ai sensi della disciplina aggiuntiva in favore di Poste Italiane S.p.A.”, con conseguente violazione “della clausola 4 e 8.1 della Direttiva UE 1999/70”, per la presunta violazione del principio di parità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, mancando nella causale del contratto di cui si tratta l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1; ed altresì la violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, ed in particolare, si denunzia “il parametro di riferimento preso in considerazione dalla Corte di merito per il calcolo dell’organico aziendale in base al quale valutare il rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine fissato dalla citata norma”, nonchè il fatto che “lo speciale regime di favore non sia stato considerato dalla stessa Corte come riferito solo al servizio postale in senso stretto”;

che i motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento: è, innanzitutto, da premettere che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis (per Poste italiane S.p.A. ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass., S.U., n. 11374/2016; v., pure, Cass. n. 13359/2016; Cass. n. 3059/2017). Inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis e successive modifiche, con Poste Italiane S.p.A. sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, applicabile ratione temporis; e, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto e, cioè, la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “infondato il ricorso esperito al fine di vedere dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, laddove la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, in ragione della durata di ciascun contratto, della durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e della durata complessiva del rapporto, appaia rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007”: Cass., S.U., n. 11374/2016, cit.);

che, pertanto, alla stregua dei principi innanzi enunciati, deve ribadirsi che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non tende a prevenire la successione di contratti a termine, come erroneamente sostenuto dalla parte ricorrente, ma l’abuso che potrebbe derivare dall’utilizzo della successione stessa; ipotesi che, nella fattispecie, non si è verificata, in quanto, come riferito in narrativa, nel ricorso si fa riferimento ad un solo contratto di lavoro a termine, stipulato relativamente al periodo 10.2.201131.3.2011; ed infatti, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità, non vi è alcun riferimento all’art. 5, di cui si tratta e, come innanzi rilevato, nel primo mezzo di impugnazione manca una specifica censura alla sentenza e la denuncia appare rivolta genericamente agli abusi che possono discendere dalla successione di contratti a termine; che, fatte queste doverose premesse, nel caso di cui si tratta, non risulta alcuna violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis: è assorbente al riguardo il richiamo a Cass. n. 13609/2015 (v., pure, in termini, Cass. n. 6765/2017), per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che, al fine di fissare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis”, senza neppure l’obbligo a carico del datore di lavoro di comunicazione alle Organizzazioni sindacali provinciali, che non è posto a pena di nullità, come hanno sottolineato le recenti pronunzie della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 5718/2018; 5173/2019);

che, dunque, la sentenza oggetto del presente giudizio risulta del tutto in linea con l’esplicitato orientamento, ormai consolidato e condiviso da questo Collegio;

che va, infine, osservato che la Corte territoriale ha dimostrato di condividere il ragionamento svolto dal giudice di prima istanza in ordine alla attendibilità della prova offerta da Poste Italiane S.p.A. circa il rispetto del profilo percentuale del 15% dell’organico aziendale, ed ha correttamente sottolineato che il limite percentuale non superiore al 15%, individuato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, sia da calcolare sull’intero organico aziendale, con riferimento, quindi all’intera impresa, anzichè soltanto al settore postale oggetto della concessione; e ciò, in considerazione “degli elementi di natura sistematica e ricostruttiva e della finalità della norma antiabusiva del 2005 che ha stabilito il limite percentuale del 15%” (cfr., ex multis, Cass. nn. 753/2018; 6765/2017; 3031/2014); che, peraltro, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che il mancato superamento della percentuale di cui si tratta è stato delibato attraverso la documentazione fornita dalla società, rimasta incontestata dal lavoratore nei gradi di merito; e, dunque, non vi è stata, in concreto, controversia sulla detta documentazione dalla quale risulta che, sino al 31 dicembre del 2011, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato entro il limite del 15% dell’organico aziendale; al riguardo, va altresì osservato che la censura sollevata con il secondo mezzo di impugnazione verte soprattutto sulla interpretazione della norma che regola la materia e, quindi, sulla base di calcolo cui fare riferimento per individuare il tetto del 15% (l’intero organico aziendale o solo il personale addetto al servizio postale in senso stretto: cfr., tra le molte, Cass. n. 20085/2018), mentre lascia in ombra la contestazione della documentazione prodotta dalla società datrice, in ordine alla quale non si specifica in quale momento delle fasi di merito sarebbero state sollevate le contestazioni, che neppure risultano trascritte o allegate al ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8933/2009);

che, per le considerazioni in precedenza svolte, il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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