Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33377 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17262/2018 proposto da:
O.V., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio
dell’avvocato Alessandro Ferrara che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2089/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
20/09/2019 da Dott. MARULLI MARCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.V., cittadina (OMISSIS), ha proposto alla competente Commissione territoriale di Roma domanda di protezione internazionale e, in subordine, ha chiesto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari deducendo di aver diritto a una delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento in relazione alla situazione di violenza generalizzata e di persecuzione dei cristiani esistente nello Stato di provenienza (Plateau State).
La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e dal Tribunale di Roma.
La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe ha respinto il gravame ritenendo non credibile l’affermazione della richiedente asilo circa la sua provenienza dal Plateau State, dovendo invece ritenersi che la stessa avesse vissuto sempre nel Delta State, regione della Nigeria in cui non vi è una situazione di violenza generalizzata e di persecuzione religiosa che possa provocare il rischio di un grave danno alla persona della richiedente asilo in caso di rientro in patria. La Corte di appello ha anche ritenuto che le condizioni di salute dell’appellante non giustificano il richiesto riconoscimento della protezione umanitaria non trattandosi di condizioni di gravi compromissione della salute che non possano essere curate nel paese di origine.
Per la cassazione di detta sentenza la ricorrente si affida a due motivi di ricorso.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Poichè la predetta questione apertasi a seguito dell’entrata in vigore D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, già definita da questa Corte con sentenza 4890/2019, è allo stato al vaglio delle SS.UU. a seguito di rimessione disposta con ordinanze n. 11749, n. 11750 e n. 11751 del 2019, la trattazione dell’odierna controversia va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle SS.UU..
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019