Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11131 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A. (OMISSIS), nella sua qualità di legale
rappresentante della società M.& G. SRL, elettivamente
domiciliato
in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE
FELICE SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO ANTONIO,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO del 28/05/08, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“la Agenzia delle Entrate di Milano notificava nel 2005 alla società M & G s.r.l. in persona del legale rappresentante B.A. avviso di accertamento relativo ad un recupero di IRPEG e di IVA con riferimento all’anno 1998.
La società impugnava l’atto per illegittimo ricorso ad accertamento induttivo, violazione del principio dell’onere della prova, infondatezza nel merito in ordine alla asserita fittizietà di fatture.
La CTP di Milano rigettava il ricorso. Appellava la contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 56/2/08 in data 28-5-2008, accoglieva il gravame limitatamente alla irrogazione di sanzioni in tema di IVA e confermava nel resto la impugnata sentenza. Propone ricorso per cassazione la società con un motivo. La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in epigrafe non specificate. Nel corpo del motivo si duole che la Commissione abbia ritenuto non inerenti alla attività dell’impresa, e quindi non deducibili, costi sostenuti per ottenere ricavi ritenuti invece esistenti ed inerenti ed inoltre che non fosse stata ritenuta provata la relativa spesa, la cui effettività non era mai stata contestata ed emergeva da fonte documentale.
Formula il seguente quesito di diritto: ” ritiene la Corte che la sentenza della CTR di Milano violi ed applichi falsamente il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, circa la ricorrenza del diritto di deducibilità della spese sostenute dalla impresa M&G s.r.l. ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 per compensi a terzi, ritenute fiscali e contributi sociali per euro ..e che al contrario siano stati rispettati i principi di inerenza della spesa e provata la sussistenza della certezza della obbligazione assunta da M&G s.r.l. nei confronti dei propri collaboratori?”. Il quesito è palesemente inammissibile, in quanto non espone una situazione di fatto certa, con comparazione tra la regola di diritto adottata dal giudice di merito e quella proposta dalla ricorrente, ma, operando al contrario, espone una generica ed astratta regola di diritto con richiesta alla Corte di valutare quale sia la situazione di fatto emergente dagli atti e se sia tale da rientrare nell’ambito della norma citata, traducendosi quindi in un quesito non di diritto, ma di fatto.
Deve rammentarsi il principio consolidato secondo cui (v. Cass. n. 19769 del 2008) “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge”.
Il ricorso quindi pare inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese a favore della Agenzia, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011