Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33328 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26026/2013 R.G. proposto da:
M.V., G.F. (OMISSIS), res. in Cervinara (AV), rapp.to e difeso,
giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti
Gianfranco Porreca e Michele Del Balzo del Foro di Avellino ed
elett. dom.to presso lo studio dell’avv. Achille Buonafede in Roma,
via Federico Cesi n. 72;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è
dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, Sez.5 N. 449/05/2012 depositata il 10 settembre 2012, non
notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 marzo 2019
dal Consigliere Luigi Nocella.
Fatto
RITENUTO
che:
M.V., esercente in Cervinara commercio al minuto di abbigliamento per adulti e confezioni, all’esito del vano esperimento del procedimento di adesione, impugnava innanzi alla CTP di Avellino l’avviso di accertamento N. (OMISSIS), notificatogli dall’Agenzia delle Entrate di Avellino, con il quale questa aveva accertato per l’esercizio 2005, maggiori ricavi per Euro 47.260,00 rispetto ai dichiarati Euro 609.961,00, richiedendo maggior IRPEF, IRAP ed IVA, ed irrogando le connesse sanzioni.
L’adita CTP pronunciava sentenza N. 332/04/2009, con la quale accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso impugnato; su appello dell’Agenzia, la Sez. 5 della CTR della Campania ha pronunciato sentenza N. 449/05/2012, depositata il 10.09.2012, con la quale ha riformato la sentenza appellata, confermando parzialmente l’avviso impugnato e compensando le spese del giudizio. Il Giudice d’appello, pur ritenendo che l’Agenzia aveva legittimamente proceduto ad accertamento induttivo sulla scorta dello studio di settore, ha proceduto alla rideterminazione dei maggiori ricavi, quantificandoli in Euro 30.877,00.
Il M. ricorre per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 30.10.2013 e depositato il 29.11.2013, articolando due motivi di censura.
L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 9.12.2013 controricorso.
In data 10 marzo 2019 il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio.
All’udienza camerale del 12 marzo 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il M. denuncia, con entrambi i motivi di ricorso, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la efficacia probatoria delle fonti di prova presuntiva acquisita, strettamente legate tra loro ed afferenti altrettante questioni di fatto decisive nella controversia.
Con l’istanza presentata il 10 marzo 2019, sottoscritta personalmente oltre che dal difensore, il ricorrente ha richiesto declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., “non avendo più interesse alla pronuncia della S.C. di Cassazione, in quanto si è avvalso della facoltà di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 ed ha integralmente effettuato il pagamento di quanto dovuto”.
Del resto il ricorrente ha offerto, in allegato all’istanza, prova documentale dell’avvenuta presentazione dell’istanza di adesione agevolata, della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 15.06.2017, degli importi dovuti e della rateizzazione dei medesimi, con visura aggiornata circa l’assenza di pendenze attuali; sul piano processuale dell’avvenuta notifica, a mezzo PEC del 7 marzo u.s., dell’istanza di estinzione alla resistente Agenzia e dell’avvenuta ricezione da parte della medesima.
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti dell’art. 390 c.p.c., è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso, avendo l’Agenzia avuto conoscenza dell’istanza e non avendo manifestato alcuna contraria volontà o contestazione della veridicità della prospettazione dei presupposti per la definizione della lite.
L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019