Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11093 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TUTTO IL BUONO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 52,
presso l’avv. Mancini Claudio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Francesco Ciaccia, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 21/11/08, depositata il 19 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 21/11/08, depositata il 19 marzo 2008, con la quale, accogliendo l’appello della s.r.l. Tutto il Buono, è stata affermata la illegittimità dell’avviso di irrogazione di sanzioni emesso nei confronti della contribuente per impiego di lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002.
In particolare, il giudice a quo ha osservato che, poichè “la limitata attività di trattoria non consentiva il lavoro di otto dipendenti “, fosse “del tutto plausibile che i lavoratori irregolari abbiano sostituito quelli licenziatisi e che quindi da tale data si faccia decorrere il rapporto di lavoro”.
La società resiste con controricorso.
2. Il primo motivo, con il quale è denunciato il difetto di giurisdizione delle commissione tributarie, è inammissibile per essersi formato sul punto il giudicato implicito (Cass., Sez. un., n. 24883 del 2008 e successive conformi).
3. Il secondo e il terzo motivo, con i quali si denunciano, rispettivamente, la violazione del citato D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, e art. 2697 cod. civ. e il vizio di “omessa motivazione” in ordine alla prova della decorrenza del rapporto di lavoro irregolare, appaiono manifestamente infondati, poichè il giudice di appello, con la motivazione sopra riportata, da un lato non ha posto a carico dell’Ufficio il relativo onere e, dall’altro, ha compiuto una valutazione di merito del materiale probatorio acquisito, con motivazione che non appare affatto omessa (e neanche palesemente incongrua), tenuto anche conto del fatto che la prova anzidetto può ben essere costituita da presunzioni.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011