Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10929 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in
persona dell’Amministratore pro tempore M.D., elettivamente
domiciliato in ROMA, V.ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato
BAFFIONI VENTURI ARMANDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCIN PAOLA;
– ricorrente –
contro
P.M.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ V 10, presso lo studio dell’avvocato
FOLLIERO MARINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PANSERA MARISA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 01/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato BAFFIONI VENTURI Armando, difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.M.A. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, relativo al pagamento in favore del condominio (OMISSIS) della somma di L. 9.461.380 a titolo di contributi condominiali.
L’opposizione veniva accolta con sentenza in data 23 febbraio 2007.
Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 1 agosto 2008.
I giudici di secondo grado premettevano che la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.
A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il condominio, che ha anche depositato memoria.
Resiste con controricorso P.M.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso il condominio invoca l’orientamento di questa S.C., secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate questioni relative alla annullabilità (nella specie per insufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi abbiano approvato.
La doglianza è, in astratto, esatta. Ritiene, tuttavia, il collegio di confermare la sentenza impugnata, correggendone la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.
La delibera all’origine dell’attuale controversia, infatti, deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell’orientamento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla distinzione tra delibere nulle e delibere semplicemente annullabili. Non rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all’unanimità.
In considerazione delle ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità,
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011