Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10865 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. un., 18/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI, in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 195, presso lo

studio dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che lo rappresenta e difende, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DOLCEZZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TINAGLIA FRANCESCO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 95/2010 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

04/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Luigi MAZZEI;

udito il P.M. in persona dell’avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 giugno 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia respinse la domanda di risarcimento di danni che la s.r.l. Dolcezze aveva proposto nei confronti del Comune di Piana degli Albanesi, il quale e aveva assegnato un lotto di terreno destinato alla costruzione di uno stabilimento industriale, inutilizzabile a tale scopo per la presenza di una conduttura interrata. Ritenne il Tar che la giurisdizione competesse al giudice amministrativo, poichè il pregiudizio lamentato derivava dall’esercizio di potestà autoritative, ma che per questa stessa ragione l’esercizio dell’azione risarcitoria fosse impedito, per non essere stati a suo tempo impugnati i provvedimenti asseritamente lesivi.

Adito dalla società soccombente, con decisione del 4 febbraio 2010 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto la domanda di risarcimento, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa all’infondatezza della tesi della cd.

“pregiudiziale amministrativa” e rilevando che il Comune era incorso in colpa, per aver ignorato la presenza della conduttura nella predisposizione del piano per gli investimenti produttivi.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Piana degli Albanesi, in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. La s.r.l. Dolcezze si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Comune di Piana degli Albanesi lamenta che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non ha rilevato che la cognizione della controversia compete al giudice ordinario, poichè l’asserita propria negligenza, nella redazione del piano per gli investimenti produttivi, non attiene all’esercizio di attività provvedimentale e il rapporto sorto tra le parti in seguito all’assegnazione del lotto alla s.r.l. Dolcezze ha natura paritaria.

L’esame della doglianza è precluso dal giudicato che si è formato sull’appartenenza della giurisdizione al giudice amministrativo, espressamente affermata con la sentenza di primo grado, la quale non ha formato oggetto di impugnazione sul punto (v., tra le più recenti, Cass. 28 gennaio 2011 n. 2067.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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