Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10906 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 18/05/2011), n.10906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P., rappresentata e difesa, per procura in calce al

ricorso, dall’Avvocato Piritore Achille, elettivamente domiciliata in

Roma, via Pasubio n. 4, presso lo studio , dell’Avvocato Carlo

D’Errico;

– ricorrente –

contro

D.V., D.A., L.M., D.

R., D.L., tutti rappresentati e difesi, per

procura a margine del controricorso, dall’Avvocato Guccione

Francesca, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 97,

presso lo studio dell’Avvocato Emilio Sterpetti;

– controricorrenti –

e contro

S.I.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 736 del 2004,

depositata in data 16 giugno 2004;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V., A. e D.G. nel 1979 convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trapani, T.P. e S.I., esponendo che il 15 novembre 1977 avevano stipulato con la T. una promessa di permuta, con la quale quest’ultima, quale proprietaria, si era obbligata a trasferire loro la piena proprietà di un terreno di 1.300 mq, sito in (OMISSIS), in cambio di due appartamenti e due posti auto dell’edificio che essi si obbligavano a costruire. Nel citato atto si precisava che la costruzione avrebbe dovuto essere conforme al progetto edilizio approvato dalla CEC di Castellammare e all’autorizzazione amministrativa che veniva consegnata agli attori dalla T., che a sua volta possedeva detti documenti perchè il 23 luglio 1973 aveva stipulato con S.I. un contratto di compravendita relativo al medesimo terreno, sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte della CEC del progetto per la costruzione di un edificio in condominio e delle relative licenze, entro un anno dalla stipulazione del contratto. Il contratto non aveva prodotto i sui effetti perchè entro l’anno non era intervenuta l’autorizzazione del Genio civile con l’approvazione dei calcoli in cemento armato.

Gli attori esponevano altresì: che alla promessa di permuta aveva partecipato anche lo S.I., che si era obbligato alla voltura delle autorizzazioni ottenute, compresa quella del Genio Civile, rilasciata il 10 dicembre 1976; che il 4 febbraio 1978, quando essi avevano iniziato i lavori, vi era stato un sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale, all’esito del quale, il successivo 11 febbraio, l’autorizzazione a costruire era stata dichiarata decaduta perchè i lavori risultavano precedentemente sospesi per oltre 180 giorni.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che venisse accertato l’inadempimento della T. che, ripetutamente invitata, non solo non aveva proposto opposizione al TAR avverso la decadenza dell’autorizzazione, ma non li aveva neanche informati che il terreno promesso in permuta non era più di sua proprietà per effetto del contratto di compravendita stipulato con lo S.I.; chiedevano inoltre la condanna della T. al risarcimento dei danni, quantificati in L. 116.427.900, ovvero nella misura da determinare in via equitativa.

La T., nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda, precisando che con il preliminare ella si era solo obbligata al trasferimento del terreno edificabile, mentre i documenti amministrativi erano stati oggetto di un accordo intervenuto tra i D. e lo S., che a sua volta si era obbligato a richiederne la voltura dietro il pagamento di L. 3.000.000 per le spese sostenute. In via riconvenzionale, la T. chiedeva la risoluzione della promessa di permuta per impossibilità sopravvenuta e la restituzione del terreno trasferito al momento della promessa, oltre la condanna degli attori al pagamento di una somma compensativa del possesso del bene.

Veniva disposta la chiamata in causa dello S.; nelle more del giudizio, decedeva D.G. e si costituiva in giudizio la moglie L.M..

L’adito Tribunale, con sentenza del 15 giugno 1993, dichiarava risolto il contratto preliminare di permuta per inadempimento della T. e condannava la stessa al risarcimento dei danni nella misura di L. 48.454.313, oltre rivalutazione monetaria e interessi, rigettando la domanda riconvenzionale e quella proposta nei confronti dello S..

Secondo il Tribunale la T. doveva essere considerata inadempiente perchè aveva ceduto un terreno privo di una qualità ritenuta essenziale ai fini della stipulazione del contratto, il quale aveva ad oggetto un terreno non genericamente edificabile, ma sul quale avrebbe dovuto essere realizzata la costruzione specificamente individuata con riferimento alle autorizzazioni amministrative e del Genio civile.

Avverso questa sentenza ha proposto appello la T.; hanno resistito V. e D.A. e L.M., in proprio e nella qualità di esercente la potestà dei genitori sui figli minori Ro. e D’.Le.; si è costituito altresi lo S..

La Corte d’appello di Catania, dopo aver disposto la comparizione personale delle parti per il libero interrogatorio, con sentenza depositata il 16 giugno 1994, ha rigettato il gravame.

La Corte ha innanzitutto rigettato il motivo di gravame con il quale la T. aveva eccepito sia la decadenza degli appellati dal diritto di far valere la garanzia prevista dall’art. 1495 c.c., comma 1, sia la prescrizione di ogni azione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1495. In proposito, la Corte ha osservato che essendo pacificamente il contratto stipulato dai D. e dalla T. un preliminare, ad esso non potevano applicarsi le norme sulla garanzia per vizi o per mancanza di qualità; norme che presuppongono l’avvenuto trasferimento della proprietà della cosa, nella specie rimandato ad un atto successivo.

La Corte territoriale ha poi rilevato che dalla promessa di pennuta non risultava affatto che lo S. si fosse assunto la responsabilità per i vizi delle autorizzazioni, essendosi egli semplicemente obbligato a trasferire le stesse ai D.;

risultava invece che la T. aveva assunto l’obbligo di garantire la libertà dell’immobile alienato da pesi e vincoli di ogni genere e aveva dato assicurazione dell’esistenza per il terreno oggetto del contratto delle autorizzazioni a costruire, sicchè della loro mancanza ella non poteva non rispondere in quanto proprietaria promittente venditrice. Nè poteva addebitarsi ai D. la mancata impugnazione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione, atteso che trattandosi di documenti intestati alla T. e allo S. solo questi potevano proporre l’impugnazione.

Ed ancora, la Corte d’appello ha ritenuto che la sospensione dei lavori per 180 giorni, alla quale l’appellante assumeva di essere totalmente estranea, non potesse determinare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, in quanto la T., quale proprietaria del terreno, aveva garantito non solo la libertà del bene da pesi e oneri, ma anche l’esistenza di un progetto di costruzione approvato, di una licenza edilizia e di calcoli in cemento armato, in tal modo determinando nelle controparti l’affidamento nella regolarità di tutti detti atti e assumendo essa stessa l’obbligo di garantire le controparti per quanto non rispondente al dichiarato.

La Corte d’appello riteneva infondato anche il motivo di gravame con il quale la T. si era doluta della condanna al risarcimento dei danni, sia nell’an che nel quantum, sul rilievo che il criterio di accertamento e di liquidazione applicato dal Tribunale, sulla base della perizia giurata prodotta dai D., fosse ineccepibile.

Infine, la Corte rigettava il motivo concernente la condanna alle spese, avendo il Tribunale fatto applicazione del criterio della soccombenza.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso T. P. sulla base di quattro motivi; hanno resistito, con controricorso, D.V., D.A., M. L., D’.Ro. e D’.Le.; non ha svolto attività difensiva S.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione delle regole ermeneutiche in materia di interpretazione della volontà contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 1362 c.c. e segg., nonchè inadeguata motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto essa ricorrente, solo perchè promittente permutante, unica obbligata a garantire l’esistenza delle autorizzazioni a costruire per il terreno oggetto della permuta.

Dopo aver testualmente riportato il testo del preliminare sottoscritto unitamente ai D. e allo S., la ricorrente rileva che in nessuna clausola del contratto ella si era impegnata a garantire la validità e l’efficacia delle autorizzazioni che lo S., peraltro autonomamente, aveva ceduto ai D. impegnandosi a chiederne la voltura a loro nome. In realtà, erano stati i D. a non essere diligenti e a non avere verificato prima della sottoscrizione del contratto l’assenza di vizi o di situazioni che avrebbero potuto inficiare le autorizzazioni concesse allo S.. Una diversa interpretazione del contratto, quale quella recepita dai giudici di merito, finirebbe con lo svuotare il contenuto dell’obbligo autonomamente assunto dallo S.. Nella richiamata scrittura, inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’unica obbligazione che essa ricorrente aveva assunto era quella di garantire il diritto che aliena e lo immobile che lo concerne, la libertà da pesi, ipoteche, oneri, vincoli, servitù, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con la sola eccezione dei tributi di legge che gli eccipienti si accollano dalla presa di possesso. La garanzia dell’efficacia delle autorizzazioni intestate allo S. era quindi del tutto estranea ai suoi obblighi.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 1495 cod. civ., nonchè insufficiente motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha negato l’applicabilità, nel caso di specie, delle norme in materia di garanzia per vizi della cosa venduta.

La Corte d’appello, sostiene la ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che il contratto sottoscritto tra le parti, in base al quale i D. erano stati immessi nel possesso del terreno fosse un mero preliminare di permuta e non anche un contratto ad effetti traslativi immediati. Le parti, del resto, avevano previsto la individuazione, di comune accordo, degli strumenti pubblici più convenienti per realizzare la loro volontà, sicchè gli effetti della permuta si erano verificati immediatamente, dovendosi il contratto più correttamente qualificare come permuta di cosa futura, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1495 cod. civ..

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che i D. non avrebbero potuto impugnare l’ordinanza sindacale di decadenza dell’autorizzazione a costruire per sospensione dei lavori protrattasi per oltre 180 giorni.

Tutta la documentazione amministrativa concernente l’edificio che i D. avrebbero dovuto realizzare era intestata allo S., il quale aveva provveduto a volturarla ai D.. Il potere di impugnazione dell’ordinanza avrebbe quindi potuto senz’altro essere esercitato dai D..

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto provata sia l’esistenza dei danni lamentati dai D. che il loro ammontare.

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sussistente una responsabilità di essa ricorrente e comunque a ritenere provata l’entità dei danni sulla base di una consulenza di parte, recepita già dal giudice di primo grado, nonostante la contestazione della stessa svolta in comparsa conclusionale. Del resto, osserva la ricorrente, nel richiamato contratto i D. avevano esonerato lo S. da ogni responsabilità per l’ipotesi che essi avessero preferito iniziare le opere prima ancora che venissero volturate le licenze e quindi prima ancora di essere legittimati a incominciare e di potere essere sicuri della validità delle autorizzazioni. Gli stessi ricorrenti, inoltre, hanno affermato di non avere eseguito manufatti di alcun genere, sicchè la liquidazione del danno risulta essere stata effettuata dai giudici di merito non tenendo conto di tale situazione e quindi per un ammontare decisamente esorbitante.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Occorre premettere che in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all’art. 1362 cod. civ., nel sancire, al comma 1, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l’elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poichè soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l’interprete alla adozione di altri – e sussidiari – canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362. Consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa ratio contrahendi) obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti (Cass., n. 9284 del 2005).

Con specifico riferimento, poi, ai limiti del sindacato di legittimità sulla interpretazione dei contratti, questa Corte ha affermato che in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi , quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (Cass., n. 28479 del 2005; Cass., n. 18180 del 2007).

In sostanza, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione; Cass., n. 15604 del 2007).

Nel quadro di questi principi deve ritenersi che, nella specie, siano sussistenti i denunciati vizi.

Dalla lettura del testo del contratto intercorso tra le parti il 15 novembre 1977, puntualmente riportato in ricorso, emerge che T.P., obbligandosi ad ogni garanzia di legge, cede a titolo di permuta, ai signori D.V., A. e G., la piena proprietà di un appezzamento di terreno (…) emerge altresì che la medesima permutante assunse l’obbligo di garantire il diritto che aliena e lo immobile che lo concerne, la libertà da pesi, ipoteche, oneri, vincoli, servitù,iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con la sola eccezione dei tributi di legge che gli accipienti si accollano dalla presa di possesso; ed ancora, dal citato contratto si rileva che su detto terreno è stato approvato dalla C.C.E. di C./mmare del Golfo in data 27/6/1974, progetto per costruzione di un edificio in condominio di civile abitazione, non di lusso, ed è stata rilasciata relativa licenza di costruzione in data 4/7/1974. I calcoli in cemento armato sono stati approvati dal Genio Civile di Trapani con relativa autorizzazione n. 14422 del 10 dicembre 1976. In data 9 maggio 1975 è stata data comunicazione di inizio lavori (d)alla C.C.E. di C./mmare del Golfo, ed in data 12 maggio 1975 è stato effettuato dall’Ufficio tecnico di C./mmare del Golfo, verbale di allineamento. Tutti i predetti documenti sono intestati al sig. S.I., e pertanto quest’ultimo si impegna a richiedere entro il 19 c.m., la voltura della ditta presso le autorità competenti.

A fronte di tale dato letterale, la Corte d’appello ha ritenuto che lo stesso ribadisse l’obbligo della T. di garantire la libertà dell’immobile alienato da pesi e vincoli di ogni genere e contenesse dalla medesima T. data in proprio l’assicurazione dell’esistenza per il terreno oggetto del contratto delle autorizzazioni a costruire, per poi affermare essere evidente che della loro mancanza non può che rispondere la proprietaria – promittente venditrice, ossia la medesima T..

Una simile motivazione sul punto della riferibilità alla T. della responsabilità anche per tutto quanto attiene alle autorizzazioni, rilasciate allo S. e da questi pacificamente cedute ai D., non appare rispondente alla lettera delle pattuizioni sopra richiamate – dalle quali non risulta espressamente assunto alcun impegno da parte della T. in ordine alle indicate autorizzazioni amministrative – e soprattutto risulta insufficiente con riferimento allo sviluppo della vicenda. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che gli stessi D. hanno riferito che in relazione alle autorizzazioni loro volturate dallo S. è intervenuto un provvedimento sindacale di decadenza, per essere stati i lavori precedentemente sospesi per oltre 180 giorni.

Orbene, proprio la circostanza dell’avvenuto inizio dei lavori risulta dal contratto del 1977, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto indagare anche il rilievo di tale circostanza con riferimento alle complessive obbligazioni assunte dalle parti e alla conoscibilità, da parte dei D., di detta circostanza e dei rischi che dall’attestato inizio lavori potevano discendere per effetto della intervenuta sospensione dei lavori stessi. Sul punto la sentenza impugnata è carente, atteso che la responsabilità della T. è stata dalla Corte d’appello affermata sul rilievo che essa avrebbe offerto assicurazioni in ordine alla esistenza delle autorizzazioni a costruire, e cioè configurando a carico della venditrice un obbligo che non appare testualmente desumibile dal contratto e che avrebbe potuto, in ipotesi, essere desunto da una interpretazione complessiva del contenuto del contratto stesso, del quale, peraltro, faceva parte anche il riferimento alle vicende relative alle autorizzazioni e alla circostanza dell’avvenuto inizio dei lavori. Il primo motivo va dunque accolto.

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, il cui esame presuppone l’accertamento della responsabilità della T. in ordine alla decadenza delle autorizzazioni, e cioè un accertamento al quale il giudice di rinvio dovrà nuovamente procedere per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio a una diversa sezione della Corte d’appello di Palermo, la quale procederà a nuovo esame del gravame, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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