Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33475 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25264-2018 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 97,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9919/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
-Con sentenza n. 9919/1/16 depositata in data 30 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 25835/51/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di P.G. relativo alla cartella di pagamento per II.DD. 2000 emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo;
– Il contribuente impugnava la cartella deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica dell’atto impositivo presupposto, e la CTR riteneva di non condividere le ragioni espresse nella decisione di primo grado, accertando la corretta notifica al contribuente dell’avviso di accertamento presupposto, sulla base dei documenti prodotti in giudizio;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
-Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell’eccezione dell’Agenzia di inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 30 dicembre 2016, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 6 settembre 2018; il termine “lungo” per impugnare D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale – poichè il ricorso avanti alla CTP è stato depositato solo il 27.2.2013 successivamente al 2.7.2009 – ed è scaduto il 30.6.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017; trova così applicazione Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito in L. n. 96 del 2017, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare al 30.12.2017, mentre il ricorso è stato proposto per la notifica solo il 6.9.2018;
– Osservato che, ai fini della decisione sull’eccezione appare necessaria l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte manda la cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019