Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10758 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. II, 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28011/05) proposto da:
C.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avv.ti Palmeri Alfonso e Giancarlo Grandinetti ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Barucco, in Roma,
piazza Cavour, n. 17;
– ricorrente –
contro
CA.Lu. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e
difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Carratelli Alfredo ed elettivamente domiciliato in Roma,
alla XX Settembre, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Mirabelli
Centurione;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 511/2005,
depositata l’8 giugno 2005;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19
aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto al collegio
accertarsi il passaggio in giudicato della sentenza n. 757 del 2008
del Tribunale di Paola (prodotta nell’interesse del ricorrente) e, in
subordine, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che non è stato possibile notificare l’avviso ex art. 377 c.p.c. al procuratore domiciliatario del controricorrente, essendo risultato deceduto (come da attestazione emergente dalla relata di notifica), senza che si sia provveduto, in difetto di altra elezione di domicilio, alla rinnovazione della notificazione di detto avviso alla parte personalmente;
considerato, altresì, che con istanza depositata nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul presupposto della formazione del giudicato in ordine alla sentenza del Tribunale di Paola n. 757/2008 (allegata all’istanza medesima) intervenuta tra le parti e relativa alla scrittura privata oggetto del ricorso per cassazione, senza, però, che risulti provata, con idonea attestazione della competente cancelleria, la circostanza del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
ritenuto, pertanto, che occorre fissare nuova udienza di discussione per procedere all’indicato incombente di cancelleria e per consentire al difensore del ricorrente di offrire idonea prova del passaggio in giudicato della richiamata sentenza del Tribunale di Paola.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza di discussione al controricorrente personalmente ed assegna il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, al difensore del ricorrente per l’allegazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza intervenuta “inter partes” del Tribunale di Paola n. 757 del 2008.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011