Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32967 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35385/2018 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COGNINI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 504/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 17.2.2016 la Commissione territoriale di Ancona per il riconoscimento della protezione internazionale respingeva la domanda del B.M. volta ad ottenere la concessione della tutela internazionale o umanitaria.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 25.6.2016 comunicata il 6.7.2016, accoglieva il ricorso proposto dal B. avverso il predetto provvedimento reiettivo, riconoscendogli lo status di rifugiato in ragione della sua dichiarata omosessualità e del fatto che tale orientamento sessuale costituiva reato in Gambia, Paese di origine del richiedente.

Interponeva appello il Ministero e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto B.M. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sui motivi di gravame, la carenza ed apparenza della motivazione, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,132,429 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9 e art. 111 Cost., perchè la Corte di Appello, a fronte della deduzione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, della non credibilità del racconto narrato dal richiedente la protezione, avrebbe deciso l’impugnazione sulla base di una motivazione interamente dedicata alla trasformazione del quadro politico interno del Gambia avvenuta all’inizio del 2017. Ad avviso del ricorrente, detta tematica non era stata introdotta dal Ministero appellante con i motivi di gravame; ed inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente dato rilievo al fatto che il nuovo Presidente del Gambia aveva dichiarato la sola intenzione di eliminare la criminalizzazione dell’omosessualità prevista dal diritto interno di quel Paese.

La censura è fondata.

Dalla lettura della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) emerge che il Ministero aveva dedotto, con il secondo motivo di appello, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sul presupposto che il racconto del richiedente fosse stereotipato e non credibile circa il suo dichiarato orientamento omosessuale.

La Corte di Appello, anzichè esaminare tale doglianza, valutando la credibilità di quanto riferito dal B. in sede di audizione personale, ha accolto il motivo di gravame valorizzando esclusivamente il cambio di regime intervenuto in Gambia ad inizio del 2017, l’intervento di una forza di interposizione internazionale in quel Paese e la dichiarata intenzione del nuovo governo di abolire la legge che criminalizza, nel diritto interno, l’omosessualità. Tale motivazione non si confronta con il contenuto della censura mossa dall’Avvocatura appellante e, pertanto, si rivela meramente apparente.

Va in proposito ribadito che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6-5 Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793). O ancora, quando la motivazione si risolva in una serie di enunciati meramente assertivi sulla cui base si pervenga a conclusioni disancorate dai motivi di appello e dalle risultanze istruttorie, attraverso un percorso motivo meramente figurativo e quindi apparente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018, Rv. 649483; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso specifico la motivazione concernente la modificata situazione interna del Gambia, nella misura in cui non si confronta in alcun modo con il contenuto della censura proposta dall’Avvocatura con il secondo motivo di ricorso, non può essere ritenuta idonea ad enunciare i motivi della decisione di accoglimento cui, in concreto, la Corte territoriale è pervenuta.

Peraltro, il ragionamento della Corte territoriale è intrinsecamente erroneo, nella parte in cui il giudice di merito dà rilievo alla sola dichiarata intenzione di abolire la norma che criminalizza l’omosessualità in Gambia, senza considerare che la mera dichiarazione di volontà da parte del Governo non costituisce di certo un elemento oggettivo meritevole di apprezzamento ai fini della verifica circa la sussistenza o meno, in concreto, del rischio che il richiedente la protezione sia assoggettato, nel suo Paese di origine, ad un trattamento degradante a causa del suo orientamento sessuale. In proposito, va ribadito che la circostanza che nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale sia previsto il reato di omosessualità rende di per sè il predetto soggetto vulnerabile in ragione del suo orientamento sessuale, che non è frutto di scelta consapevole ma di inclinazione naturale. Proprio l’esistenza di una legislazione contraria alla libera e piena esplicazione dei diritti fondamentali della persona nel Paese di origine – tra i quali rientra certamente quello di coltivare di una relazione affettiva, etero od omosessuale, che costituisce elemento essenziale e ineludibile della piena estrinsecazione della personalità umana – espone infatti il richiedente la protezione non soltanto al rischio, ma alla certezza di subire, a causa del suo orientamento sessuale, un trattamento umanamente degradante, in ogni caso non paritetico e comunque non in linea con gli standard internazionali in tema di diritti umani.

Sul punto, questa Corte ha affermato, con principio che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che “Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26969 del 24/10/2018, Rv. 651511).

In termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2875 del 06/02/2018, Rv. 647344, che – con specifico riferimento proprio ad un cittadino del Gambia accusato di omosessualità – ha affermato che ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere la protezione internazionale, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.

Da quanto precede consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri due, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio, nel riesaminare la fattispecie, avrà cura di conformarsi ai principi esposti in motivazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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