Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32881 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mari – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23729/2013 R.G. proposto da:
MILANO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, già BUSCA UGO SRL (C.F.), in
persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti ZANACCHI LUCA e SCROCCHI MASSIMILIANO, elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via G. G. Belli, 36;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
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– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 13/19/2013 depositata il 5 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de126 giugno 2019
dal Consigliere D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
Che:
La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza del 5 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile l’appello di Milano Costruzioni s.r.l. (già Busca Ugo SrI) in liquidazione avverso la sentenza della CTP di Piacenza che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle entrate per il recupero di IVA, IRES e IRAP relative all’anno di imposta 2005;
la CTR ha rilevato che l’atto di appello era stato redatto dal professionista originariamente incaricato di agire in giudizio, che l’aveva sottoscritto su mandato della persona fisica legale rappresentante della società all’epoca della presentazione del ricorso introduttivo, ma cessata dalla carica, e sostituita dal liquidatore, alla data di proposizione dell’appello; ha pertanto ritenuto che la determinazione di appellare la sentenza fosse stata assunta da un soggetto privo del potere di agire in nome e per conto della contribuente e dunque privo della legittimazione a conferire il mandato al difensore;
Milano Costruzioni propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 75,83 e 85 c.p.c.; la ricorrente rileva che il mandato al difensore era stato validamente rilasciato a margine del ricorso introduttivo da colui che era, all’epoca, il suo amministratore unico e legale rappresentante e che il potere di rappresentanza risiede nell’organo amministrativo e non nella persona fisica che ne riveste il ruolo, con la conseguenza che la procura conserva la sua validità sino a revoca, ancorchè, come accaduto nella specie, la società venga posta in liquidazione e la rappresentanza legale venga assunta dal liquidatore;
con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per avere la CTR omesso di assegnarle un termine perentorio per sanare il vizio di nullità della procura individuato;
il primo motivo di ricorso è fondato, essendo principio ripetutamente affermato da questa Corte che la procura generale ad litem di cui all’art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente dall’organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all’ente finchè non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell’organo che l’ha rilasciata, trattandosi di atto dell’ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorchè la società, come nella specie, sia posta in liquidazione e il legale rappresentante, che aveva precedentemente rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore (Cass., Sez. I, 22 maggio 2007, n. 11847; Cass., Sez. I, 11 dicembre 1999 n. 13881; Cass., Sez. Lav., 17 maggio 1993 n. 5589);
diversamente da quanto sostiene il controricorrente, ai fini della regolarità del procedimento e della regolarità del mandato difensivo è, difatti, irrilevante qualunque trasformazione verificatasi nell’ambito dell’organizzazione societaria (in relazione alla compagine sociale, alla sede ed all’oggetto sociale), la quale comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione preesistente che sopravvive alla vicenda o modificativa senza soluzione di continuità e non la creazione di un nuovo centro d’imputazione di rapporti giuridici (Cass., n. 11847/2007, cit.);
il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo;
la pronuncia impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019