Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32581 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14335-2017 proposto da:
SEMOLERIE G.S. & FIGLI SRL, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA APPIA NUOVA 25, presso lo studio a l’avvocato MARIA
SARACINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI VASCELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2924/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
FOGGIA, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2924/2016 del 22 novembre 2016, pubblicata il 28 novembre 2016, in accoglimento del gravame della Agenzia delle entrate e in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 171/2013 del 15 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente società S. G. & L. s.r.l., avverso l’avviso di accertamento del reddito minimo di impresa e di determinazione della imposta sul reddito delle società e della imposta regionale sulle attività produttive, dovute per l’anno 2006, sanzioni, interessi e accessori pertinenti, in ragione di complessivi Euro 38.059,00.
2. – La società contribuente, mediante atto del 26 maggio 2017, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 10 luglio 2017.
E, successivamente, con memoria del 14 settembre 2018 la resistente Avvocatura ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, esponendo che, giusta nota della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Foggia dell’11 luglio 2018, la contribuente si era utilmente avvalsa delle definizione agevolata della controversia e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
4. – La società Semolerie G.S. e Figli s.r.l., succeduta per fusione alla incorporata società ricorrente, con memoria del 25 ottobre 2017, notificata alla Avvocatura generale dello Stato il 24 novembre 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, esponendo (col corredo della pertinente documentazione) di aver definito la controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La rinuncia al ricorso – peraltro concorrente colla intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 – comporta l’effetto della estinzione del processo.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 26 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 12 dicembre 2019