Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32601 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32601
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19529-2013 preposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore ero
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
BNL GRUPPO BNP PARIBAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
CATANIA, depositata il 1/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO E CONSIDERATO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Sicilia l’11 giugno 2012, n. 133/34 con cui è stato affermato che la decisione in forza della quale, in accoglimento di un’opposizione proposta dalla BNP Paribas sa allo stato passivo di un fallimento, è stata riconosciuta natura privilegiata al credito già ammesso in chirografo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale in quanto detta decisione “incide soltanto sulla qualità del credito determinando soltanto un mutamento della sua posizione nella graduatoria delle stato passivo”;
2. a motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la sentenza fosse illegittima per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. c) e d) e del medesimo D.P.R., art. 37;
3. la società BNP Paribas resisteva con controricorso illustrato con memoria;
4. l’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria con la quale ha dichiarato di volere desistere dalla tassazione in misura proporzionale della sentenza di opposizione allo stato passivo “applicando quella fissa, con rinuncia parziale alla pretesa tributaria”;
5. in ragione della predetta dichiarazione deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (art. 100 c.p.c.);
6. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla società BNP Paribas SA le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019