Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32539 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14216-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI DIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO TOMASSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6546/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro D.G.A., impugnando la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di annullamento della ripresa a tassazione relativa a vari tributi per l’anno 2006.

La D.G. si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Col primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7. La CTR non avrebbe considerato che l’autorizzazione al compimento di indagini bancarie non richiede alcuna motivazione, per l’effetto errando nel ritenere scoperta da autorizzazione l’attività di verifica effettuata sui conti correnti della D.G. in quanto al verifica intendeva verificare eventuali conti riconducibili ad un terzo.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, laddove ha fatto riferimento alla documentazione probante prodotta in fase di appello dal contribuente per fondare la decisione di rigetto del ricorso.

Con il terzo motivo si prospetta in via graduata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2697 c.c., nell’ipotesi in cui l’espressione “documentazione probante” contenuta nella sentenza impugnata fosse riferita alle giustificazioni offerte dal contribuente per superare la presunzione nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è infondato, non avendo la CTR riferito all’espressione “documentazione probante” l’idoneità a fondare le ragioni del contribuente, ma unicamente a giustificare la compensazione delle spese nei confronti del contribuente, vittorioso in fase di gravame sulla base di documenti prodotti nel corso del giudizio di appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del terzo.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere in tema di accertamento dell’Iva, l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo applicabile “ratione temporis”), ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente – cfr. Cass. n. 3628/2017, Cass. n. 16874/2009 -.

Si è altresì aggiunto che l’autorizzazione necessaria agli uffici per richiedere alle aziende ed istituti di credito copia dei conti correnti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, non deve essere obbligatoriamente corredata dell’indicazione del motivo, dello scopo o delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento di essa o della preventiva richiesta, perchè il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7, nel testo introdotto con la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, applicabile “ratione temporis”, collega l’esercizio del potere di richiedere l’indicata documentazione con il generale potere di controllo della dichiarazione, senza prevedere, a differenza di quanto dispone testualmente il successivo art. 52, per gli accessi domiciliari, la necessità di precisare alcuna particolare circostanza giustificativa – cfr. Cass. n. 5849/2012 -.

Del resto, non può nemmeno sottacersi che l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari e i dati derivanti da altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca ed il contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dello stesso, non imposto da alcuna norma e la cui mancanza non determina una lesione del diritto di difesa poichè il contribuente può non solo azionare un procedimento contenzioso, ma anche attivare la procedura di definizione con adesione, nell’ambito della quale, oltre a beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione, di pagamento e di iscrizione a ruolo dell’imposta, ha la possibilità di fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed informazioni per sollecitare un intervento in autotutela – cfr. Cass. n. 4581/2018 -. Affermazione che conferma viepiù la fondatezza delle censure esposte dall’Agenzia, una volta acclarata l’esistenza di un’autorizzazione al compimento di indagini sui conti riferibili alla parte contribuente, risultando totalmente irrilevante la finalità ultima della verifica.

Orbene, il giudice di appello, ritenendo l’illegittimità dell’accertamento in relazione alla circostanza che l’autorizzazione al compimento di indagini bancaria sarebbe stata rilasciata per verificare l’esistenza di conti di comodo riconducibili al S.S., rendendo pertanto viziato il procedimento svolto a carico della D.G., socia della Fonderia Mercantile srl. Non si è conformato ai principi sopra ricordati, occorrendo unicamente, ai fini della legittimità dell’azione accertativa, l’esistenza dell’autorizzazione, operante nei confronti della società sottoposta a verifica e degli altri soggetti alla stessa riferibili, quali soci o amministratori – cfr. Cass. 13391/2003, Cass. n. 16575/2013 -.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente nel controricorso ed in memoria la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il terzo, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e assorbe il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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