Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32632 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15945/2017 R.G. proposto da:

S.P., S.A., S.S. e

SC.SI., tutti quali eredi con beneficio d’inventario di

SC.AN., rappresentati e difesi, per procura speciale in atti,

dall’Avv. Formichelli Paola, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Isernia, via T. La Cava, n. 11;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Molise, n. 731/01/16, depositata in data 20 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. S.P., S.A., S.S. e Sc.Si., tutti quali eredi con beneficio d’inventario di Sc.An., propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 731/01/16, depositata in data 20 dicembre 2016, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Isernia, che aveva accolto parzialmente il ricorso dei predetti avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso delle somme corrisposte dal de cuius, ingegnere, a titolo di Irap, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2010.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico, composito, motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c..

2. Preliminarmente, deve darsi atto che è inammissibile la prospettazione del vizio dell’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, essendo applicabile al caso di specie, in relazione alla data della pubblicazione della sentenza impugnata, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83l, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che contempla esclusivamente l’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, fattispecie comunque a sua volta evocata nel ricorso.

3. Tanto premesso, le ulteriori diverse censure di cui all’unico motivo sono da trattare congiuntamente, essendo tutte finalizzate a negare che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale svolta dall’ingegnere dante causa dei ricorrenti.

4. Il ricorso è fondato.

Infatti, questa Corte, in materia di Irap, e con specifico riferimento all’elemento del ricorso del professionista al lavoro altrui, ha chiarito i parametri generali alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass., Sez.U., 10/05/2016, n. 9451, che, pur in continuità con Cass., Sez.U., 12/5/2009, n. 12108, ha specificato ulteriormente i requisiti dell’impiego del lavoro altrui).

La sentenza impugnata – premesso che il contribuente, di professione ingegnere, non aveva dipendenti, non disponeva di studi professionali e non ha effettuato investimenti per locazioni finanziarie- valorizza, al fine di ritenere integrato il presupposto dell’autonoma organizzazione:

– il parametro degli elevati compensi, mentre l’entità del reddito percepito dal contribuente è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (Cass., 08/11/2016, n. 22705);

il dato dell’erogazione di compensi a terzi, che tuttavia non rappresenta un elemento che rende dovuta automaticamente I’IRAP (Cass., 12/10/2016, n. 20610), essendo necessario valutare l’effettiva natura delle prestazioni compensate (Cass., n. 16368/17), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. n. 1820/17), delle quali occorre quindi valutare entità e tipologia (Cass., n. 1864/17).

La CTR, nella sentenza impugnata, non ha fatto buon governo dei predetti principi regolatori della materia, non avendo dato atto di aver effettuato, nell’esame dei documenti, la necessaria indagine, in riferimento sia all’entità dei compensi pagati dal professionista defunto a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi ricevuti dai clienti, sia alla tipologia delle medesime prestazioni affidate a terzi. Nè, peraltro, l’entità dei compensi pagati a terzi, per gran parte degli anni d’imposta controversi, è tale da rendere di per sè solo tale dato significativo in termini di sussistenza dell’autonoma organizzazione (Cass.,n. 28636/17).

Pertanto, la sentenza d’appello va cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, da condurre e valutare in conformità ai predetti criteri, la causa va rimessa al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso: in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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