Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1917 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1917 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 28242-2011 proposto da:
ARTSANA SPA 00227010139, in persona del legale rappresentante
pro tempore, nonchè amministratore delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA N, 732/D, presso
lo studio dell’avvocato BRACCO ENRICO, che lao rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LA CULLA DEI FRATELLI PULVIRENTI MICHELANGELO E
FRANCESCO SNC, in persona del legale rappresentante pro
tempore, PULVIRENTI MICHELANGELO, PULVIRENTI
FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PIEMON1 E 32, presso lo studio dell ‘avvocato SPADA GIUSEPPE,
Data pubblicazione: 29/01/2014
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICIELI
CORRADO giusta procura a margine del controricorso;
– controficorrenti avverso la sentenza n. 1250/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Bracco Enrico difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Michela Reggio D’Aci (delega avvocto Spada
Giuseppe) difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — La società La culla dei Fratelli Pulvirenti Michelangelo e
Francesco s.n.c., in persona del legale rappresentante, e i soci
Michelangelo e Francesco Pulvirenti proposero reclamo ai sensi
dell'art. 18 legge fallim. avverso la sentenza del Tribunale di Catania
dichiarativa, su istanza della società Artsana s.p.a., del fallimento
dell'una e degli altri.
I reclamanti dedussero l'omessa notificazione alla società del
decreto di convocazione davanti al giudice, il mancato rispetto del
termine per comparire di venti giorni, fissato dal giudice delegato,
quanto alla notificazione eseguita nei confronti dei soci personalmente,
nonché la violazione dell'art. 10 L.F. per decorrenza del termine
annuale dalla cessazione dell'attività imprenditoriale
Ric. 2011 n. 28242 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-2- CATANIA del 3/10/2011, depositata l'11/10/2011; La Corte d'appello di Catania ha accolto il reclamo osservando
che il decreto di convocazione non era mai stato notificato alla società
debitrice (i due tentativi effettuati dall'ufficiale giudiziario presso la
sede legale e quella operativa della società avevano avuto esito
negativo) e che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in e non quali legali rappresentanti della società, non poteva validamente
sostituire quella da effettuare nei confronti di quest'ultima. Pertanto,
dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi di reclamo, ha annullato la
sentenza di fallimento.
La Artsana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando
due motivi di censura cui la società intimata e i suoi soci hanno
resistito con controricorso.
2. — Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello
ritenuto decisivo, ai fini della declaratoria di nullità della sentenza di
fallimento, il fatto che nella relata di notifica dell'istanza e del decreto
di convocazione riferita ai soci non vi fosse menzione della loro qualità
di amministratori della società. Si osserva che, essendo le società di
persone prive di personalità giuridica, intesa quale condizione di
alterità soggettiva rispetto alle persone dei soci, le notifiche eseguite nei
confronti di tutti i soci stessi sarebbero sufficienti per la valida
instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società.
3. — Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme
di diritto e vizio di motivazione, si sostiene che, attesa l'intima
relazione che nelle società di persone — specie in quelle collettive —
sussiste tra il potere di amministrazione e la qualità di socio, la
citazione di tutti i soci determina necessariamente il contraddittorio
con la società.
Ric. 2011 n. 28242 sez. M1 - ud. 24-09-2013
-3- data 18.03.2011 a Michelangelo e Francesco Pulvirenti, personalmente 4. — I due motivi, da trattare congiuntamente perché
strettamente connessi, sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti,
non essendo la società di persone dotata di personalità giuridica e
godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, sia dal
punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la società medesima
(Cass. 3962/1980, 1799/1990, 7886/2006, 13438/2003,
25860/2011).>>;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in
dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
2013
instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale società è