Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32299 del 11/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28977-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.F., M.G., T.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 713/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta “microzona 1 e 2 del Comune di Lecce”, per la quale era stato effettuato “un riclassamento generalizzato di tutte le unità immobiliari comprese nelle richiamate microzone, attribuendo a ciascuna di esse una classe superiore, ferma restando la categoria catastale”. In particolare la C.T.R. ha ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione, in quanto la motivazione va valutata necessariamente in relazione ai singoli atti di classamento e nella fattispecie si appalesa generica, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, “da risultare meramente apparente e quindi inesistente” poichè “non si dà conto in modo specifico della sussistenza dei presupposti per dar corso alla revisione generalizzata del classamento per tutti gli immobili compresi nelle microzone interessate”.
M.F. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la C.T.R. mancato di considerare che la norma in questione sarebbe volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali consentendo una revisione generalizzata dei classamenti degli immobili di proprietà.
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che: “Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 1238, art. 9, sottraendone l’attuazione alla piena discrezionalità dell’amministrazione competente. In virtù di ciò, ne consegue che suddetta procedura non può sottrarsi dall’applicazione dei parametri previsti in via ordinaria, tutti incidenti complessivamente e comparativamente nella qualificazione della stessa. Pertanto, non può ritenersi motivato congruamente il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, allorchè non siano evincibili, in concreto, gli elementi che hanno inciso sul provvedimento di riclassamento (Cass., sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017).
La Corte Cost., inoltre, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha ribadito la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione, poichè “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.
La C.T.R. ha, in definitiva, applicato i predetti principi.
Questo Collegio ritiene di non dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di un precedente rimasto isolato;
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019