Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1984 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1984 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 10941-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t.,
domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difesa per legge;
ì

– ricorrente contro

2013
2320

SANTINO PIETRO GIOVANNI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2007 del TRIBUNALE di
FOGGIA, depositata il 28/01/2008, R.G.N. 3060/2007;

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Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

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2

per l’accoglimento del ricorso;

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi
dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione contro Pietro Giovanni Santino, avverso la
sentenza del 28 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice
dell’Esecuzione, ha rigettato l’opposizione da essa proposta contro il pignoramento presso
terzi eseguito in suo danno dall’intimato il 12 maggio 2005 sulla base di titolo esecutivo a

suo dire rappresentato da un decreto ingiuntivo emesso il 28 aprile 2004 dallo stesso
Tribunale in via immediatamente esecutiva. L’opponente e qui ricorrente aveva sostenuto,
invece, con uno dei profili dell’opposizione(che per rinuncia all’altro, era poi rimasto
l’unico) che

il decreto, contro il quale era stata proposta opposizione ai sensi

dell’art. 645 c.p.c., non era stato emesso in via esecutiva.
§2. L’intimato non ha resistito al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con il primo motivo di ricorso, concluso da idoneo quesito di diritto, si deduce
“violazione dell’art. 642 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)” e si sostiene che
erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il decreto all’atto della emissione fosse
stato emesso in via provvisoriamente esecutiva. Viceversa, riecheggiandone il tenore, che
si è riprodotto nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto, si argomenta che da
esso non emergeva la concessione della provvisoria esecutività, in quanto il Tribunale
aveva ingiunto di pagare “senza dilazione … nel termine di gg. 40 dalla notifica del
presente decreto avvertendo che esso debitore ha diritto di proporre opposizione avanti
questo Tribunale nel termine di gg 40 dalla notifica, che in mancanza di opposizione
diverrà esecutivo”.
Il motivo, in pratica, assume che il Tribunale avrebbe male interpretato il decreto
ingiuntivo, omettendo di considerare, accanto alla ingiunzione di pagare senza dilazione, il
seguito del suo tenore e la stessa previsione nell’art. 642 c.p.c., in aggiunta alla ingiunzione
di pagare senza dilazione, dell’autorizzazione alla provvisoria esecuzione in mancanza di
pagamento e della fissazione del termine per l’opposizione solo ai fini della sua
proposizione.
Con il secondo motivo, parimenti concluso da idoneo quesito di diritto, si denuncia
“violazione dell’art. 153 disp. att. c.p.c. e degli artt. 2727 ss. c.c. (in relazione all’art. 360,
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Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

n. 3 c.p.c.)” e vi si lamenta che il Tribunale, al fine di rafforzare il convincimento della
emissione del decreto ingiuntivo in via provvisoriamente esecutiva, abbia dato rilievo
all’apposizione delle formula esecutiva da parte del cancelliere del Tribunale che lo aveva
emesso.
§2. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi afferiscono
alla medesima questione di diritto, che è rappresentata dalla esattezza o meno della
sussunzione del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal tribunale dauno, in ragione del

suo tenore, sotto l’ambito della fattispecie di esecutività immediata del decreto ingiuntivo,
normativamente regolata dall’art. 642 c.p.c. Il quale, ratione temporis, viene in rilievo nel
testo anteriore alla sostituzione del suo comma secondo, operata, con decorrenza dal l °
marzo 2006 (ex art. 39-quater, d.l. n. 273 del 205, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 51 del 2006), dall’art. 2 della legge n. 263 del 2005.
Trattandosi della denuncia di un vizio di sussunzione, cioè dell’esattezza della
riconduzione della fattispecie di decreto ingiuntivo per come emesso sotto il paradigma
normativo dell’art. 642 c.p.c. la denuncia risulta esattamente parametrata al n. 3 dell’art.
360 c.p.c., giacché essa pertiene non alla ricostruzione di una quaestio facti esaminata dal
Tribunale in funzione di giudice dell’opposizione all’esecuzione, nell’ambito della
cognizione tipicamente oggetto di tale tipologia di processo di cognizione ricollegato ad
un’azione tipica, qual è quella di cui al’art. 615 c.p.c., bensì alla riconduzione della
quaestio facti esattamente ricostruita, cioè dal tenore del decreto ingiuntivo, sotto l’ambito
di disciplina delle norme di cui si denuncia la violazione, cioè lo stesso art. 642 come tale e
sempre tale norma, in quanto da interpretarsi al lume dell’incidenza della norma dell’art.
153 disp. att. c.p.c., stante l’apposizione della formula esecutiva sul decreto una volta
emesso.
La riconduzione al n. 3 del’art. 360 c.p.c. in questi termini, d’altro canto, si giustifica
ancorché sia l’art. 642 c.p.c. sia l’art. 153 c.p.c. siano norme del procedimento, allorquando
dispiegano la loro rilevanza e forza applicativa nel procedimento di emissione del decreto
ingiuntivo e con riferimento a ciò che ne segue, ivi comprese le valutazioni da compiersi
nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, allorquando il
decreto ingiuntivo viene invece in rilievo come titolo esecutivo nel processo di
opposizione all’esecuzione in cui si discute sull’esistenza in forza di esso del diritto di
procedere all’esecuzione e sull’estensione di esso in base al suo tenore, la norma
dell’art. 642 c.p.c. e quella complementare dell’art. 153, vengono in rilievo come
norme in forza delle quali il giudice dell’opposizione deve risolvere la quaestio iuris
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Est. Co

ffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

relativa alla sussistenza nel decreto dei caratteri del titolo esecutivo alla stregua di
dette norme e della conseguente estensione della pretesa esecutiva. Dunque come
norme che ai fini del giudizio di opposizione all’esecuzione rappresentano non già
norme del procedimento di opposizione, bensì le norme sostanziali che, in ragione del
particolare oggetto del suo giudizio, quel giudice deve applicare e, dunque, quelle che
disciplinato il “fatto”, rectius la vicenda, che egli deve giudicare.
§3. Tanto premesso il Collegio rileva quanto segue.

Nell’esposizione del fatto parte ricorrente ha riprodotto il contenuto con cui il
zt
decreto venne emesso assumendo che l’ingiun
all’intimata debitrice suonava in questi
termini: «di pagare senza dilazione al sig. Santino Pietro Giovani la somma di E… nel

termine d gg 40 dalla notifica del presente decreto avvertendo che esso debitore ha diritto
di proporre opposizione avanti questo Tribunale nel termine di gg. 40 dalla notifica, che in
mancanza di opposizione diverrà esecutivo>>.
Nella sentenza impugnata il Tribunale allude al tenore del decreto ingiuntivo
sostenendo che in esso si leggeva quanto segue: «… ingiunge all’Agenzia dell’Entrate di

Foggia … di pagare senza dilazione in favore del sig. Santino Pietro Giovani la somma di
e 84.957, 1 …>> e, quindi, assumendo che nella parte finale del decreto si leggeva che
«…in mancanza di opposizione (il decreto) diverrà esecutivo>>.
Come si vede fra le riproduzioni del ricorso e della sentenza non v’è coincidenza e
non vi è soprattutto quanto al riferimento al termine di quaranta giorni.
§3.1. Il Collegio rileva che parte ricorrente ha prodotto nel suo fascicolo il ricorso
per decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto stesovi in cale.
Dalla lettura del ricorso emerge: che in esso venne chiesta l’emissione del decreto
ingiuntivo con richiesta di «ingiungere …. il pagamento immediato, senza ulteriori
dilazioni»; che nella parte espositiva premessa alle conclusioni si enunciò, a
giustificazione della richiesta di pagamento immediato che il credito era «riconosciuto e
confortato dagli atti che si allegano e che formano parte integrante del presente ricorso ed
ai quali si fa espresso e preciso richiamo» e che era «per la sua guisa e formazione
specifica, certo, liquido ed esigibile»; che nella parte precedente si alludeva ad un
riconoscimento della debenza della somma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dalla lettura del decreto a sua volta risulta che, sulla premessa della lettura del
ricorso e della sussistenza della competenza, nonché di un «ritenuto che la domanda è

fondata sui documenti prodotto e dell’essere stata ritenuta fondata la domanda>>, «visti
gli articoli 633 e segg. c.p.c.>> venne ingiunto al’Agenzia delle Entrate di Foggia «di
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Est. Cons.\Raffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

pagare, senza dilazione, in favore del Sig. Santino Pietro Giovanni la somma di E
84.957,16 per la causali di cui al ricorso, oltre interessi legali di mora sino al soddisfo,
oltre le spese diritti ed onorari di questo procedimento che si liquidano in […], nel termine
di gg. 40 dalla notifica del presente decreto avvertendo che il debitore ha diritto di
proporre opposizione avanti questo tribunale nel termine di gg. 40 dalla notifica, che in
mancanza di opposizione diverrà esecutivo».
Il confronto della riproduzione fatta nel ricorso e di quella fatta dalla sentenza

evidenzia che è esatta e completa per quanto funzionale a sorreggere i motivi di ricorso
quella fatta dalla ricorrente, mentre quella fatta dalla sentenza risulta gravemente parziale.
Tale carattere parziale della riproduzione rende automaticamente carente sul piano
logico l’apprezzamento che in iure ha svolto il Tribunale in ordine alla sussistenza nel
decreto ingiuntivo della qualità della provvisoria esecutività: in particolare, avendo il
Tribunale omesso di considerare la parte del decreto dove si dice che < >, che precede
l’inciso successivo <> la sua
valutazione risulta gravemente carente ed insufficiente ai fini nell’assunzione di una
completa ricognizione del contenuto del decreto.
Ne segue, che, là dove il Tribunale ha affermato che quell’inciso non «appare
sufficiente a ritenere non esecutivo il detto decreto>> soggiungendo che «infatti, il
suddetto inciso si trova nella parte finale del decreto contenente le avvertenze al debitore,
mentre l’ordine di pagare senza dilazione si trova nella parte del decreto in cui viene
espressa l’ingiunzione, il comando di pagare>>, ha fatto un’affermazione priva di base
logico-giuridica nell’esegesi del provvedimento ai fini di comprendere se vi fosse stata
concessione della sua provvisoria esecutività.
E sufficiente osservare che il primo riferimento al termine di quaranta giorni è
anch’esso riferito all’ordine di pagamento, per cui chi legge il decreto percepisce la
presenza nell’ordine di due connotazioni fra loro in contrasto, l’una espressa dalla
locuzione «senza dilazione>>, che, alludendo al carattere immediato del dovere di pagare
era coessenziale alla concessione dell’esecutività, l’altra, espressa dalla concessione di un
termine di quaranta giorni, cioè dello stesso termine ordinario per l’opposizione, che
sottintendeva al contrario che l’ordine non aveva carattere di immediatezza, ma era
soggetto al detto termine.

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Est. Coils Raffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

§3.2. La presenza delle due locuzioni in manifesta contraddizione fra loro elideva il
valore di ognuna e comportava, secondo un ovvio criterio logico di lettura del contenuto
del provvedimento; la necessità di ricercare in altri elementi del testo del provvedimento l ‘o
scioglimento della contraddizione. Nella ricerca di tali elementi tiniermeghn allora il
Giudice dell’Esecuzione investito dell’opposizione ed ora questa Corte di legittimità
debbono muovere dall’assunzione come criterio di esegesi il dato che nel paradigma
normativo della disciplina del decreto ingiuntivo la regola è che l’emissione del decreto

avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi di emissione in via esecutiva tipizzate e,
quindi, l’eccezione.
L’assunzione di tale criterio esegetico, una volta considerato che, nell’inciso fmale,
dopo la reiterazione ai fini dell’avvertenza circa il termine per l’opposizione del
riferimento ai quaranta giorni, vi era l’enunciazione che in mancanza di opposizione il
decreto sarebbe divenuto esecutivo, avrebbe dovuto portare il Tribunale (e prima ancora il
Cancelliere, quando venne richiesto di apporre la formula esecutiva) ad interpretare il
decreto come non esecutivo e, dunque, a ritenere che l’esecuzione provvisoria non fosse
stata concessa ed il decreto emesso in via ordinaria, cioè con esecuzione differita, propria
come diceva l’inciso finale, all’eventualità della mancata proposizione dell’opposizione.
§3.3. L’ora prospettato necessitato criterio esegetico risultava, poi, vieppiù rafforzato
dalle seguenti considerazioni che il Tribunale avrebbe dovuto fare assumendole come linee
guida di natura extratestuale nello svolgimento della sua attività di interpretazione della
pretesa sussistenza del titolo esecutivo, per un verso considerando il paradigma normativo
dell’art. 642 c.p.c. vigente al momento della pronuncia del decreto, e, per altro verso, il
valore essenziale che, di fronte all’emissione del decreto, assumeva la posizione delle parti
coinvolte.
§3.3.1. Sotto il primo aspetto la semplice lettura dell’art. 642 c.p.c., nel testo vigente
anteriormente al d.lgs. n. 40 ed il confronto con il tenore del decreto valutato al lume del
contenuto dell’istanza di concessione di provvisoria esecutività al decreto contenuta nel
ricorso monitorio, avrebbe consentito, come consente ora a questa Corte nella valutazione
del vizio di sussunzione di cui s’è detto, di percepire che: a) nel caso di specie non
ricorreva alcuna delle ipotesi tipiche di concessione del decreto in via esecutiva previste
dal primo comma dell’art. 642 c.p.c., non essendo riconducibile la documentazione evocata
nel ricorso, alludente solo ad un riconoscimento del debito, ad alcuna di esse; b) nel ricorso
per decreto ingiuntivo non era stat& invocata l’esistenza di pericolo nel ritardo, che
all’epoca, cioè prima della sostituzione del secondo comma della norma, operata dal citato
7
Est. ons. Raffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

d.lgs., era l’unica ipotesi di concessione c.d. discrezionale della provvisoria esecutività; c)
che il tenore del decreto non ripeteva nemmeno la dicitura di cui al primo comma, valevole
anche per l’ipotesi del secondo comma, nel senso dell’ingiunzione <>: nella specie mancava
l’autorizzazione in mancanza alla provvisoria esecuzione e la fissazione del termine ai solti
fini dell’opposizione e l’unico pezzo di norma contenuto nel decreto era affidato alla

locuzione «senza dilazione>>, come si è visto del tutto neutralizzato dal resto del tenore
del decreto stesso.
§3.3.2. Sotto il secondo degli aspetti cenati, una volta considerato che tanto la
concessione della provvisoria esecutività nelle ipotesi di documentazione privilegiata del
primo corna, tanto quella prevista dal secondo comma, sono dipendenti dall’istanza di
parte, andal‘ e va considerato che il ricorrente per decreto ingiuntivo qui intimato, a
seguito della emissione del decreto ingiuntivo con la formulazione con cui venne emessg
era l’unica parte a favore della quale il “contatto” con il giudice e, dunque, l’effettività del
contraddittorio si era realizzata, onde solo quella parte avrebbe potuto, di fronte ad
un’ipotetica incertezza del tenore del decreto, interloquire e sollecitare una correzione nel
senso dell’adozione di una formulazione più chiara e comunque evidenziante l’esecutività,
ove concessa.
§3.4. Va considerato, inoltre, per dovere di completezza e con valutazione ex officio
di profilo in iure, che di nessun rilievo può ritenersi, ai fini della valutazione sull’esistenza
del titolo esecutivo nel decreto ingiuntivo, la circostanza che nel caso di specie il precetto e
quindi il pignoramento, siano stati eseguiti dal Santini — come è detto nell’esposizione del
fatto – ben dopo la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo al Tribunale di
Foggia, della cui sorta parte qui ricorrente nulla ha ritenuto di dire. In particolare, di nessun
rilievo può essere stato ai fini del giudizio di opposizione all’esecuzione e di sollecitazione
del Giudice dell’Esecuzione a valutare l’esistenza nel decreto del carattere di titolo
esecutivo, la circostanza che ai sensi dell’art. 649 c.p.c. nel giudizio di opposizione al
decreto parte qui ricorrente avrebbe potuto chiedere la sospensione dell’esecutività. La
relativa prospettazione, infatti, supponeva quello che invece esattamente nel ricorso ifn
opposizione all’esecuzione si era contestato, cioè che il decreto fosse stato emesso in via
esecutiva. Il controllo di tale sussistenza in funzione dell’accertamento negativo del diritto
di procedere all’esecuzione oggetto della proposta opposizione all’esecuzione era tipico
oggetto del profilo normativo di tale opposizione, perché, quando il soggetto nei cui
8
Est. aon Raffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

confronti si minacci o si eserciti la pretesa esecutiva consacrata in un provvedimento
giudiziale non avente carattere definitivo, bensì ancora provvisorio, in quanto sub
iudice nel processo cognitivo in cui si è formato, contesti che il detto provvedimento

sia stato emesso con i caratteri del titolo esecutivo e, dunque, che sia un titolo
esecutivo, la relativa contestazione, inerendo all’esistenza del diritto di procedere
all’esecuzione, in quanto concernente l’esistenza del titolo esecutivo e, pertanto, l’ali
del medesimo, è legittimamente prospettabile con l’opposizione all’esecuzione

ancorché nel procedimento cognitivo in cui quel titolo è oggetto di discussione sia
prevista la possibilità di un subprocedimento (art. 283, 373, 649 c.p.c. e simili) con il
quale il soggetto passivo del titolo può sollecitare la sospensione dell’esecutività del
titolo.
Semmai un problema di possibile sovrapposizione si può determinare qualora quel
soggetto, non ancora attinto dalla minaccia dell’esecuzione o dall’esecuzione, scelga di
sollecitare l’esercizio del potere di sospensione ed ottenga una decisione di inammissibilità
dell’istanza, a motivo che non v’è neeprovvedimento il carattere dell’esecutività.
Ma non è questa la sede per esaminare funditus la questione, che comunque dovrebbe
risolversi nel senso della prevalenza della valutazione del giudice del giudizio cognitivo.
§4. Le complessive considerazioni svolte evidenziano a questo punto il palese errore
di apprezzamento in iure commesso dal Tribunale nel riconoscere nel decreto ingiuntivo i
caratteri dell’esecutività ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
Errore che si è ancora più aggravato quando il Tribunale ha argomentato anche dalla
apposizione della formula esecutiva, che è atto del cancellerie, quasi che un atto del
cancelliere potesse giuocare un ruolo in funzione del riconoscimento di titolo esecutivo a
ciò che tale non era.
§5. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto e la sentenza cassata.
Poiché non sono necessari accertamenti di fatto che impongano il ricorso ad atti
istruttori o aliunde rispetto a quelli qui esistenti perché prodotti legittimamente dalla
ricorrente ed in definitiva rappresentati dal ricorso e dal decreto ingiuntivo, in funzione
della decisione sull’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione del Santino al
momento in cui egli eseguì il pignoramento oggetto dell’opposizione all’esecuzione,
ricorrono le condizioni per la decisione sul merito di quest’ultima nel senso del suo
accoglimento, in quanto il Santino non poteva procedere all’esecuzione sulla base del
decreto ingiuntivo, giacché esso non era immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642
c.p.c., come invece enunciò nell’atto di precetto che si trova in atti.
9
Est. Cns. Raffaele Frasca

R.g.n. 10941-08 (ud. 6.12.2013)

§5. Le spese del giudizio di opposizione nell’unico grado di merito possono
compensarsi, atteso che una qualche incertezza della lite si può ravvisare in ragione del
tenore del decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito
accoglie l’opposizione all’esecuzione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il ricorso
del 3 giugno 2005 e dichiara inesistente il diritto di procedere all’esecuzione del Santino
sulla base del decreto ingiuntivo del 28 aprile 2004, perché esso non era stato emesso in
via provvisoriamente esecutiva. Compensa le spese del giudizio di opposizione nel grado
di merito. Condanna il Santino alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, oltre spese prenotate a debito.
sì deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 6 dicembre 2013.

v

10
Est. Cons. Raffaele Frasca

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