Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32045 del 09/12/2019
Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24826/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Cervaro (FR), via
Collecedro n. 13, presso lo studio dell’avv. Claudine Pacitti, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in
foglio separato;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generate Dello Stato che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1500/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da S.M. cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
La Corte distrettuale ha fondato la propria decisione di rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria sulla base della considerazione che la vicenda narrata si riferisce a controversie familiari e a problematiche private non ricomprese nel perimetro normativo della protezione richiesta, mentre, le condizioni di sicurezza dello stesso, ricavate dalle fonti informative, presentano minori criticità agli altri paesi dell’area. Neppure la protezione umanitaria è stata riconosciuta, in quanto, il ricorrente non ha dedotto, provato o anche solo allegato l’esistenza di specifiche situazioni soggettive e/o oggettive nelle quali siano ravvisagli situazioni di lesioni di diritti umani di particolare entità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito alla omessa valutazione della situazione di violenza indiscriminata, che ha portato i giudici d’appello a non riconoscere, in capo al richiedente, la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo a tal fine non necessaria la rappresentazione di una situazione individualizzata di pericolo per l’incolumità, ma essendo, invece, sufficiente urta condizione oggettiva di violenza diffusa e indiscriminata rispetto alla quale non sussistano concrete garanzie di sicurezza per il richiedente da parte delle autorità statali. Il motivo è inammissibile perchè esposto in modo generico ed astratto senza per altro indicare dove e come sia stata allegata la situazione di violenza indiscriminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019