Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32105 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. II, 09/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23784/2017 proposto da:

C.F., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

G.S.T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EUCLIDE TURBA 18, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO MURGIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PALEARI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 16895/2017 della Seconda Sezione Civile della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato C.F., che si è riportato agli atti

depositati;

udito l’Avvocato Alessandro Fyrigos con delega depositata in udienza

dall’avvocato Luca Paleari, difensore della resistente, che si è

riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi degli artt. 28 e 29 della L. n. 794 del 1992 l’Avv. C.F. esponeva che G.S.T.E. aveva omesso il pagamento della parcella, da lui inviata in data (OMISSIS), in relazione a prestazioni professionali svolte innanzi al Tribunale di Milano, nelle cause riunite aventi ad oggetto questioni ereditarie tra vari eredi per la divisione del patrimonio ereditario relitto di S.P. (padre naturale della G.S.).

Chiedeva, pertanto, che fosse ordinato alla G.S. il pagamento della somma di Euro 650.886,00 oltre accessori di legge, considerato il raddoppio degli onorari massimi, D.M. n. 127 del 2004, ex art. 5, comma 2, avuto riguardo ai risultati del giudizio ed agli “indubbi vantaggi” conseguiti dalla propria assistita. Assumeva che il valore della controversia era stato rapportato a quello dell’asse ereditario oggetto di detti giudizi, stimato in Euro 50.000.000, a fronte di un “valore effettivo” di Euro 100.000.000.

Con ordinanza del 6 luglio 2010 il Tribunale di Milano liquidava all’avv. C.F., per l’opera professionale prestata in favore della resistente, la somma complessiva di Euro 31.052,00 di cui Euro 2.930,00 per spese, Euro 6.977,00 per diritti ed Euro 21.145,00 per onorari, oltre accessori di legge; compensava interamente fra le parti le spese del procedimento. Rilevava il Tribunale che la causa era da ritenersi di valore indeterminabile ed escludeva nello stesso tempo il raddoppio degli onorari.

Avverso tale ordinanza l’Avv. C. proponeva ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, sulla base di un unico motivo.

Per quanto interessa in questa sede la Suprema corte accoglieva il ricorso in relazione ai seguenti profili:

a) negava che la causa potesse ritenere di valore indeterminabile; tuttavia, in considerazione della natura ereditaria della stessa causa, gli onorari non andavano ragguagliati al valore dell’intero asse, ma al valore della “quota o dei supplementi di quota in contestazione”.

Secondo la Corte tale regola, dettata per la liquidazione degli onorari nelle cause di divisione, si applicava per analogia anche alle cause di riduzione per lesione di legittima.

Da qui la cassazione del provvedimento impugnato, avendo il tribunale omesso di verificare, previa compiuta individuazione e qualificazione delle domande, se dalla documentazione in atti emergesse la determinabilità del valore alla stregua dei suddetti principi, potendo la causa essere ritenuta di valore indeterminabile solo ove la determinabilità stessa non risultasse possibile.

La corte riconosceva poi, con riferimento alla violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, a causa del mancato riconoscimento di una maggiorazione correlata ai vantaggi conseguiti dalla cliente e alla particolare o straordinaria importanza della causa, che il tribunale aveva escluso l’applicabilità della norma argomentando esclusivamente in base all’esito della causa, non motivando su altri possibili vantaggi conseguiti dalla cliente e omettendo, inoltre, di prendere in esame, in relazione al disposto dell’art. 5, comma 3, le numerose questioni giuridiche trattate.

Da ciò la cassazione del provvedimento anche sotto questo ulteriore profilo, per vizio di motivazione.

Il Tribunale di Milano, adito in sede di rinvio, innanzitutto individuava l’ambito della cognizione demandatagli dalla Suprema Corte.

Ciò posto chiariva che le pretese del ricorrente dovevano essere determinate con riferimento al momento della cessazione del mandato; negava che ci fossero i presupposti per la maggiorazione degli onorari in conseguenza dei vantaggi conseguiti dal cliente; stabiliva che il valore della causa ai fini della liquidazione si doveva determinare in base al valore della lesione della quota di riserva subita dalla cliente e così in Euro 3.000.000,00.

Confermava quindi la liquidazione già operata con il decreto cassato.

Contro tale decreto proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Corte con ordinanza n. 16895 del 2018 rigettava i primi due motivi.

Essa riconosceva che entrambi gli accertamenti, demandati al giudice di rinvio dalla Suprema Corte, erano stati correttamente svolti dal tribunale con il provvedimento impugnato; riconosceva inoltre che il tribunale, nel valutare la complessiva attività del professionista, non era incorso nella violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari rispetto all’attività svolta, essendo corretti i criteri applicati ai fini della relativa valutazione.

Accoglieva invece il ricorso nella parte in cui si lamentava, con il terzo motivo, la mancata liquidazione del massimo di tariffa rispetto allo scaglione di riferimento.

Contro l’ordinanza della Corte il professionista ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo.

La cliente ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La controricorrente eccepisce

Diritto

RAGIONI DELL DECISIONE

In relazione a quanto eccepito dalla controricorrente nella memoria, e cioè che, a seguito della cassazione con rinvio, il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano e che il medesimo giudizio è stato dichiarato estinto a seguito della conciliazione giudiziale della lite, si chiarisce che la circostanza è irrilevante nella presente sede, in cui di discute della revocazione della sentenza di cassazione per supposto errore di fatto.

Con unico complesso motivo il ricorrente deduce che la Suprema corte aveva attribuito al secondo motivo di ricorso un significato diverso da quello effettivo e l’errore di percezione del significato della censura aveva determinato l’omesso esame del motivo stesso.

Si evidenzia che il ricorrente aveva censurato l’ordinanza del tribunale non già per avergli negato il raddoppio degli onorari. Si chiarisce che “il ricorrente avvocato nel secondo ricorso concentrò l’impugnazione sul valore della controversia, chiedendo l’applicazione del massimo dell’onorario sul valore della causa. Ma non il doppio”.

Il ricorso è inammissibile, in quanto col medesimo viene in realtà dedotto non un errore di percezione dei fatti di causa (come previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4), ma un preteso errore valutativo, non deducibile con lo strumento della revocazione (Cass. n. 8615/2017; n. 9835/2012).

Ed invero altro è il mancato esame di un motivo di ricorso nell’erronea supposizione della inesistenza del motivo stesso, altro è la valutazione negativa di un motivo in tesi avvenuta a seguito di una errata considerazione del suo contenuto.

E’ stato chiarito che “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso” (Cass. n. 3760/2018; n. 10466/2011).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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