Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10361 del 11/05/2011
Cassazione civile sez. I, 11/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.R., con domicilio eletto in Roma, Via Pietro Sterbini
n. 4, presso l’Avv. Teresa Gigliotti, rappresentato e difeso
dall’Avv. SPAGNOLO Santo come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Campobasso n.
105/08 depositato il 15 dicembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.
P.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 15.000,00 per anni nove, mesi otto e giorni quindici di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura relativa a fallimento anche del ricorrente in proprio svoltasi avanti al Tribunale di Avezzano dal 2 maggio 1987 al 13 luglio 2007.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.
L’unico motivo con cui si denuncia genericamente la violazione della L. n. 89 del 2001, in relazione alla ritenuta erroneità delle modalità di quantificazione della ragionevole durata del processo presupposto (procedura fallimentare) è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’accoglimento del motivo e la conseguente decisione della causa nel merito che la Corte dovrebbe assumere in assenza della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, non comporterebbero alcun vantaggio per il ricorrente. E invero, detraendo dalla durata complessiva della procedura (circa venti anni) quella ritenuta ragionevole per procedimenti non complessi in base alla giurisprudenza della Corte (anni cinque) la liquidazione dell’equo indennizzo, da calcolarsi in Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e in Euro 1.000,00 per quelli ulteriori (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) non sarebbe superiore a quella già riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011