Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10159 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Nemorense
n. 77, presso lo studio dell’Avvocato Tamburi Lucio, dal quale è
rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.M., M.M.L., T.F.,
elettivamente domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82, presso
lo studio degli avvocati Iannotta Gregorio e Antonella Iannotta, dai
quali sono rappresentati e difesi per procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 481 del 2005,
depositata in data 2 febbraio 2005.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3
marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del processo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 481/2 005, depositata il 2 febbraio 2005, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 59 del 2001, ha dichiarato M.A.M., M.L.M. e T.F., quest’ultimo quale erede di M.M.L., contitolari, unitamente a M. L., dell’androne facente parte dell’edificio sito in (OMISSIS), piazza (OMISSIS);
che hanno resistito, con controricorso, gli intimati.
r Considerato che, con atto depositato in cancelleria il 17 febbraio 2011, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e i controricorrenti hanno accettato tale rinuncia, convenendo sulla compensazione integrale delle spese processuali;
che, risultando la rinuncia regolare, il processo deve essere dichiarato estinto;
che, essendo intervenuta accettazione alla rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011