Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31793 del 05/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11879/2013 R.G. proposto da:
B.M., domiciliata in Roma presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca
Gaggi, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo
difensore del 3 agosto 2018;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/25/12 della Commissione tributaria
regionale di Firenze, depositata in data 12 marzo 2012;
letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378
c.p.c.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa De Renzis Luisa che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Silvana Meliambro per delega dell’avv. Francesca Gaggi
per la ricorrente;
udito l’avvocato dello Stato Marinella Di Cave per la
controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 ottobre
2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana in Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da B.M. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) relativi a maggior reddito a fini Irpef rispettivamente per gli anni di imposta 2001 e 2002.
2. Ha rilevato il giudice di appello che, a fronte del documentato acquisto di un immobile al prezzo di Euro 107.500,00 da parte della contribuente, costei aveva mancato di provare tanto la provenienza del denaro, non dichiarato nel relativo anno di imposta, quanto l’asserita propria interposizione fittizia nella compravendita, con conseguente legittimità dell’accertamento sintetico subito.
3. Per la cassazione della citata sentenza B.M. ha proposto ricorso, datato 26 maggio 2013, con il ministero dell’avv. Franco Perfetti, sulla base di un motivo; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con atto datato 3 agosto 2018, la ricorrente ha nominato nuovo difensore l’avv. Francesca Gaggi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta “Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5. Mancanza di motivazione. Contrasto col giudicato pronunciato a seguito delle sentenze n. 47/29/10 e n. 80/24/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze” deducendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di prova contraria all’accertamento induttivo, posto che la contribuente aveva esattamente provato di non aver sostenuto personalmente alcuna spesa negli anni di imposta di riferimento, ciò che rendeva illegittimi gli avvisi di accertamento del tutto a prescindere dalla prova della simulazione relativa della compravendita immobiliare che aveva cagionato l’iniziativa erariale. Sotto altro profilo, la contribuente eccepisce il giudicato contrastante con altre sentenze rese della medesima Commissione regionale relative a diverse annualità di imposta per la medesima vicenda.
2. L’Agenzia delle Entrate eccepisce nel controricorso
l’inammissibilità del ricorso siccome la procura alle liti rilasciata all’avv. Perfetti sarebbe mancante della sottoscrizione della parte e, nel merito, argomenta l’infondatezza dell’impugnazione, di cui chiede il rigetto.
3. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ricorrente deduce che la sottoscrizione della ricorrente è presente sull’originale del ricorso per cassazione depositato nel proprio fascicolo.
4. Dal riscontro diretto degli atti, cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto processuale, si rileva che sull’originale del ricorso per cassazione esiste una firma sul nome della parte contenuto nella procura speciale alle liti. In tale contesto, deve rammentarsi che vale il principio per cui la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell’atto ove l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal
contesto dell’atto medesimo (Cass. n. 27548 del 2014), mentre la certificazione dell’autografia da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. n. 19785 del 2018). Da tanto deriva il rigetto della relativa eccezione.
5. Ancora in via preliminare va respinta l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con riferimento alle sentenze pronunciate tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara nn. 12/3/2008, n. 13/3/2008, n. 14/3/2008, n. 15/3/2008, n. 16/3/2008, n. 17/3/2008 e n. 18/3/2008. Invero le predette decisioni risultano prodotte in mera copia fotostatica nel fascicolo della ricorrente, ma sono prive dell’attestazione del passaggio in giudicato in epoca antecedente alla data di celebrazione della camera di consiglio relativa alla sentenza oggi impugnata, sicchè sono del tutto inutilizzabili ai fini di cui sopra. E ciò del tutto a prescindere dall’eventuale atteggiamento assunto sul punto dalla controparte processuale, atteso che il giudicato esterno è un fatto oggettivo, che il giudice deve verificare nel caso concreto, a nulla rilevando la posizione assunta dalle parti sul punto, non essendo alle stesse consentito alcun patteggiamento sull’applicazione della relativa norma.
6. Il ricorso va respinto.
7. La ratio decidendi della sentenza impugnata riposa sull’affermata mancanza di prova – il cui onere è stato posto a carico della contribuente – del mancato pagamento del prezzo della compravendita e della asserita fittizia interposizione della stessa nel relativo atto notarile. La censura in esame non contesta il riparto dell’onere probatorio. Assume, invece, che la prova contraria sarebbe stata fornita “nel corso del processo di primo grado”, attraverso la “scansione dei tempi e dei passaggi di denaro da Sghedoni a B. e, quindi, a Bonuccelli, nonchè le dichiarazioni di quest’ultima rilasciate a dimostrazione dell’interposizione fittizia”, cui si aggiungerebbe il tenore dell’esposto della Bonuccelli alla Questura di Massa in data 13
maggio 2003; tutte circostanze che dimostrerebbero che non vi è stata alcuna spesa da parte della ricorrente, del tutto irrilevante essendo la vicenda contrattuale sottostante.
8. La censura è sul punto inammissibile, per due ordini di ragioni. In primo luogo, essa si riferisce alle deduzioni contenute nel primo grado del processo; ma omette completamente di riportare i motivi di appello, sì da non consentire di accertare che le contestazioni siano riferibili a quanto devoluto in appello. In secondo luogo, essa consiste in una citazione di fatti e persone senza un preciso e puntuale riferimento agli atti processuali in cui tali elementi sarebbero stati introdotti; il chè si traduce nell’inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
9. La soccombenza regola le spese dovendosi inoltre dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna B.M. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019