Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31727 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17507-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7893/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia SU impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona 20 (Salario Trieste) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ciò in accoglimento dell’eccezione dell’appellato sulla inesistenza della notifica dell’appello, in quanto effettuata tramite corriere privato (Nexive spa) il 26 gennaio 2017, e dunque oltre il termine semestrale di decadenza, contro quanto affermato dall’Agenzia, che dichiarava di avere ritualmente spedito l’appello in data 20 gennaio 2017.

La CTR ha sul punto ritenuto inesistente la notifica in quanto, in materia di notificazioni eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, non può riconoscersi la stessa valenza di fede privilegiata alle attestazioni dell’incaricato di servizio postale privato, per cui neppure la data di spedizione è in questo caso assistita da fede privilegiata. Nè può alla fattispecie essere applicata ratione temporis la normativa introdotta dalla L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 57 e 58) essendo stato l’appello notificato nel gennaio 2017.

S.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), ex art. 360 c.p.c., n. 4;

col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio.

il ricorso involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizio di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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