Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31729 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26486-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.F., n. q. di intestatario dell’immobile in oggetto di
accertamento, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
1, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MORINI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DANIELA TERRACCIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901 5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE LAZIO, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ciò per inesistenza della notifica dell’appello, in quanto effettuata tramite corriere privato (Nexive) in vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 124 del 2017.
Il contribuente si costituisce con controricorso (deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; contesta la difformità fra l’atto di appello depositato e quello notificato – eccezione priva di autosufficienza).
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22; col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360/1 c.p.c., per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio.
il ricorso involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizio di posta di licenziatario privato;
ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019