Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31731 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31929-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
D.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1486/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 06/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2010, in quanto l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio, prodromico rispetto all’avviso di accertamento, non era stato correttamente notificato in quanto il contribuente era momentaneamente assente da casa;
che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto l’Amministrazione non ha prodotto la seconda raccomandata riguardante l’avviso di deposito del plico presso la casa comunale attraverso la quale il contribuente avrebbe potuto avere conoscenza della notifica ex art. 140 c.p.c., e quindi l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio, prodromico rispetto all’avviso di accertamento, non era mai pervenuto al contribuente;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in quanto la notifica non sarebbe avvenuta a mezzo posta ma con notifica diretta, ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, a mezzo di messo speciale autorizzato dall’Ufficio.
Ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019