Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3822 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3822 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ODIASE MARGRET N. IL 21/09/1970
avverso l’ordinanza n. 211/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 09/10/2013
FATTO e DIRITTO
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessata
personalmente, deducendo la insufficienza della motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che “In tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto
sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p., giacché l’unica deroga a
tale disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma primo, c.p.p. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (Cass.
Sez. Un., 34535\01, Petrantoni; Cass. III, 42737\08, Marino).
Ne consegue, nel caso di specie, che essendo stato il ricorso presentato
personalmente dalla parte, esso è inammissibile.
Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dellzricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende
della somma di euro 500= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 500= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
1. Con ordinanza del 14\2\2012 la Corte di Appello di Napoli, rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Odiasse Margret.
Questa, arrestata in data 28\1\2008 in esecuzione di ordinanza cautelare, per art. 74
T.U. 309\90, era rimasta detenuta dalla predetta data fino al 15\6\2009; in pari data,
con sentenza del GUP del Tribunale di Napoli era stato assolta con formula piena.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato che
sussisteva la colpa grave della ricorrente in nesso eziologico con la carcerazione
patita.