Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31607 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 04/12/2019), n.31607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15308/2014 R.G. proposto da:
R.F., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Pisani, con
domicilio eletto in Roma, via Catone n. 15 presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Mazzucchiello;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fronticelli, con domicilio
eletto in Roma, via Regina Margherita n. 294 presso lo studio del
medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 455/15/13 del 18 novembre 2013, depositata il 26
novembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno
2019 dal Consigliere Enrico Manzon.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 455/15/13 del 18 novembre 2013, depositata il 26 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 720/21/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di R.F. avverso le cartelle esattoriali e relativi estratti di ruolo per II.DD., IVA ed altro 2000/2003.
La CTR osservava in particolare che il ricorso introduttivo della lite era inammissibile per tre distinte ragioni, che individuava nel non aver il contribuente allegato al ricorso stesso le cartelle di pagamento impugnate, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4; nella non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo, non rientrando nelle previsioni di cui al cit. decreto, art. 19, e nel fatto che, avendo chiesto ed ottenuto il contribuente detti estratti dall’Agente della riscossione di (OMISSIS), il ricorso stesso era stato notificato all’Agente della riscossione di (OMISSIS).
La CTR campana inoltre rilevava il difetto di giurisdizione del giudice tributario speciale in ordine ai crediti non tributari portati nelle cartelle di pagamento impugnate, accogliendone il relativo motivo di gravame.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il R. deducendo sei motivi.
Resiste con controricorso l’Agente della riscossione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In via preliminare ed assorbente di rito va rilevato che, come sopra esposto, le ragioni, esclusive, dell’accoglimento dell’appello sono le tre, autonome e concorrenti, cause di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite nonchè il parziale difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie in ordine ai crediti non tributari oggetto delle cartelle esattoriali impugnate.
Tali rationes decidendi, ciascuna delle quali è di per sè idonea a sorreggere la sentenza impugnata, non sono state tutte aggredite con i mezzi proposti, difettando all’evidenza nel ricorso alcuna, specifica, censura di quella individuata nell’omessa allegazione delle cartelle di pagamento impugnate al ricorso introduttivo della lite, così avendo interpretato il giudice tributario di appello la previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4.
Ciò induce il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in adesione al consolidato principio che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. n. 389 del 11/01/2007, Rv. 595599 – 01; successive conformi, Cass. Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631 – 01, Cass. n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019