Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31670 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. I, 04/12/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14618-2015 r.g. proposto da:

GEDEAM INVESTMENT GROUP INC. in liquidazione, (cod. fisc. (OMISSIS)),

con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore C.A., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocato Antonio e

Giuseppe Rappazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

in Roma, Via XX Settembre n. 3;

– ricorrente –

contro

DYNAMIC FINANCE S.A., con sede in (OMISSIS), alla Rue d’Anvers L

1130, in persona del legale rappresentante pro tempore Y.M.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile in atti,

dall’Avvocato Giulio Polati, elettivamente domiciliata in Roma, alla

G.G. Belli n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Barbarito;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 24.4.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sull’appello proposto da DINAMYC FINANCE S.A. nei confronti di GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. e di PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma (di cui al n. 661/2007, con la quale era stata dichiarata estinta la fideiussione rilasciata da GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A., con la lettera del 22.4.1994) – ha, in riforma della sentenza gravata, rigettato la domanda proposta da GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. diretta a far accertare la nullità, la estinzione ovvero la decadenza della predetta fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla partecipata società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l., con scrittura privata del 20.4.1994 (avente ad oggetto la cessione dell’intero capitale sociale della FIVE STARS S.A.).

La corte del merito ha ritenuto, in primis, infondate tutte le eccezioni processuali sollevate da parte dell’appellante in riferimento: a) alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado; b) al dedotto difetto di giurisdizione italiana in favore della giurisdizione lussemburghese, ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 e della L. n. 218 del 1995, art. 57); c) alla eccepita litispendenza ex art. 39 c.p.c. ovvero pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., in relazione all’impugnativa del lodo arbitrale proposto innanzi alla Corte di appello di Roma.

La corte di appello ha inoltre ricordato, in fatto, che: a) con la scrittura privata datata 20.4.1994, la società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. si era obbligata ad acquistare da DINAMYC FINANCE S.A., al prezzo di Lire 2.000.0000, le intere quote sociali di FIVE STARS S.A., società che, poi, si rese acquirente del compendio immobiliare sito nella Zona quadrante Europa di (OMISSIS), e ciò grazie all’apporto finanziario della DINAMYC FINANCE S.A., attuato nell’ambito dei complessi accordi negoziali intercorsi tra le parti; b) il contratto preliminare prevedeva che – ove, entro il 3.6.1996, non fossero state rilasciate le concessioni edilizie sui terreni di FIVE STARS S.A. (per la realizzazione dei due progetti immobiliari programmati e da presentare al Comune di (OMISSIS)) – la società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. avrebbe corrisposto, in più tranches, la somma di Lire 8.280.000.000 per il primo progetto e quella di Lire 3.450.000.000 per il secondo progetto; c) nelle predetta scrittura privata si era altresì previsto che nel caso in cui il mancato rilascio delle concessioni edilizie fosse addebitabile alla Immolux, il termine del 30.6.1996 (così rettificato quello originario del 30.6.1994) dovesse intendersi automaticamente prorogato sino alla data di effettivo rilascio della concessione e che la promittente acquirente avrebbe dovuto rilasciare idonea garanzia fideiussoria della società controllante GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A; d) con lettera del 22.4.1994 la GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. si era infatti costituita fideiussore della società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. (promissaria acquirente), nei confronti della DINAMYC FINANCE S.A. (promissaria venditrice), sino alla complessiva somma di Lire 11.380.000.000, occorrenti a garantire sia l’obbligo della corretta realizzazione di quanto ceduto in permuta sia del pagamento del saldo prezzo; e) la fideiussione avrebbe, comunque, mantenuto la sua validità sino alla completa realizzazione e consegna delle superfici da cedere in permuta; f) le concessioni non erano state rilasciate nel termine contrattualmente previsto, ma solo in data 11.5.2000, previa conclusione tra FIVE STARS S.A. e il Consorzio ZAI di una convenzione edilizia; g) l’alienante DINAMYC FINANCE S.A., con lettera del 22.6.2000, chiese il pagamento delle somme promesse dall’acquirente di FIVE STARS S.A., a titolo di maggior prezzo convenzionalmente stabilito, ma tanto la PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l., debitrice principale, che la GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A., garante, rifiutarono l’adempimento, promuovendo la costituzione del collegio arbitrale; h) anche nella lettera di fideiussione, così come previsto nel contratto preliminare di cessione delle quote, era previsto un termine di efficacia della garanzia fissato al 30.6.1996, nonchè il mantenimento della garanzia fideiussoria sino alla data di effettivo rilascio delle concessioni, nel caso di ritardo imputabile alla società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e, comunque, non oltre il 30.6.2000.

La corte distrettuale – dopo aver ricordato la sopra indicata vicenda fattuale – ha dunque ritenuto che: 1) nella scrittura privata del 20.4.1994, la società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. si era espressamente impegnata a presentare al Comune di (OMISSIS), entro il 30.6.1994, domande per ottenere le concessioni necessarie alla realizzazione del programma edilizio negoziato, con ciò potendosi dunque superare la questione, sollevata dall’appellante, in ordine alla distinta soggettività giuridica della controllata FIVE STARS S.A. rispetto alla controllante e dunque il profilo della terzietà della prima società rispetto all’obbligazione garantita, trattandosi di obbligazione assunta, nei confronti di DINAMYC FINANCE S.A., espressamente dalla società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l., che pertanto doveva ritenersi obbligata a rispondere anche delle inadempienze della propria partecipata; 2) la coincidenza di interessi tra PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e FIVE STARS S.A. consentiva di ridurre entrambe le società ad un unico centro di interessi, così potendosi superare le formalistiche censure sollevate sempre dall’appellata in relazione alla distinta soggettività delle società coinvolte nella complessa operazione negoziale; 3) la responsabilità della società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. era stata anche accertata nel giudizio arbitrale, per come confermata anche nella successiva sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione – peraltro passata indenne anche al vaglio della Cassazione – del lodo, nel quale era stato evidenziato che: i) la società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. si era assunta il rischio di dover pagare l’integrazione del prezzo, ove le autorizzazioni fossero state concesse, anche prima del 30.6.1996 e la DINAMYC FINANCE S.A. si era viceversa assunta il rischio di non essere pagata, ove le concessioni edilizie non fossero state rilasciate; ii) le parti contrattuali si erano premurate di precisare che la PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. si era obbligata a depositare le domande di autorizzazione al comune entro il 30.6.1994; iii) le parti erano consapevoli che i progetti rischiavano di essere realizzati solo in parte; 4) la obbligazione di garanzia prestata dalla GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. non era estinta, atteso che: 4.1) il ritardo nel rilascio delle concessioni – evento cui era collegata non solo la proroga del predetto termine (relativo all’obbligazione garantita) ma anche quella della correlata obbligazione di garanzia – era imputabile alla società PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e alla controllata FIVE STARS S.A.; 4.2) la formale indipendenza giuridica di FIVE STARS S.A. rispetto a PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l., se escludeva la configurabilità di un unitario centro di imputazione dei rapporti giuridici, non rappresentava tuttavia un ostacolo all’affermazione della responsabilità per il rilascio delle concessioni edilizie, che si fondava invece su uno specifico impegno contrattuale; 4.3) il richiamo alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. non era pertinente e comunque fondato, stante la richiesta di pagamento delle somme avanzata da DINAMYC FINANCE S.A. a PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A., con lettera del 22.6.2000.

2. La sentenza, pubblicata il 24.4.2014, è stata impugnata da GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui DINAMYC FINANCE S.A. ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 1957 c.c. e (in via subordinata), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1957 c.c. si duole del mancato rilievo da parte della corte di merito della formazione del giudicato interno, in ordine alla estinzione della garanzia in virtù dell’accertata decadenza ex art. 1957 c.c., e, comunque, per la mancata valutazione del maturarsi delle condizioni per l’estinzione della garanzia, ai sensi della norma da ultimo citata.

1.1 Si evidenzia, sotto il primo profilo, la formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di Roma di estinzione della fideiussione per scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. in quanto non oggetto di specifica impugnazione da parte della DINAMYC FINANCE S.A., con la conseguente preclusione da parte della Corte di appello di ogni potere cognitivo su tale decisione.

1.2 Sotto il secondo profilo, si denuncia anche la violazione dell’art. 1957 c.c. per non aver la corte di merito rilevato l’estinzione della fideiussione della Gedeam e per aver fatto riferimento al termine “istanza”, in relazione alla suddetta disposizione codicistica, nel suo significato letterale minimo, mentre per opinione generale a tale termine si deve attribuire il significato dell’esperimento di un qualsivoglia mezzo di tutela giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1362 c.c. e di tutti i criteri di interpretazione del contratto nonchè dell’art. 2325 c.c., in relazione all’art. 2359 c.c., con riferimento alla statuizione dell’equivalenza della clausola di imputabilità relativa alla PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. rispetto alla clausola contenuta, nel rapporto negoziale fondamentale, e relativa alla imputabilità della FIVE STARS S.A. ed in riferimento alla affermazione della indifferenza della distinta personalità delle due società (PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e FIVE STARS S.A.), per l’affermazione della responsabilità per il ritardo dell’una o dell’altra società. Si denuncia come erronea l’interpretazione fornita dalla corte di appello della lettera di fideiussione del 22.4.1994 e della scrittura privata del 20.04.1994: lamenta la parte ricorrente la violazione dell’art. 1362 c.c. e di tutti i criteri interpretativi del contratto per aver ritenuto il giudice di appello prorogata la validità della garanzia, anche se il ritardo nel rilascio della concessioni era imputabile a FIVE STARS S.A., così superando la testualità della lettera di fideiussione e per aver tale interpretazione negato la distinta personalità delle società di capitali e la stessa struttura del controllo societario, in violazione dell’art. 2325 c.c. in relazione all’art. 2359 medesimo codice.

3. Il ricorso è infondato.

Ante omnia, occorre evidenziare, quanto alla comunicazione contenuta nella memoria del 25.7.2019 della parte ricorrente, come, per la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integri una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi del processo contemplati in via generale dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 7477 del 23.3.2017).

3.1 Il primo motivo è infondato.

3.1.1 Sul punto, è sufficiente osservare che l’affermazione del tribunale secondo cui vi era stata decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. – era legata alla scadenza originaria della fideiussione al 30.6.1996, sicchè la stessa è da considerarsi aggredita dal motivo di appello con cui si sosteneva che la fideiussione era invece da ritenere prorogata sino al 30.6.2000. Ne consegue che non può in alcun parlarsi della formazione di un giudicato interno sul punto qui in discussione.

3.1.1.1 Va, peraltro, evidenziato che – proprio sulle base del contenuto della sentenza impugnata e del contenuto delle difese delle parti – è emersa la circostanza secondo la quale l’estinzione della fideiussione rilasciata dalla GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. era stata decretata dal Tribunale per la scadenza del termine del 30.06.1996, e ciò sia in ragione dell’affermata circostanza della non imputabilità a PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. del ritardo nel rilascio delle concessioni edilizie e sia in dipendenza dell’accertata irrilevanza delle inadempienze di FIVE STARS S.A., nell’ambito del rapporto fideiussorio per cui è oggi causa.

Occorre, dunque, precisare come l’inciso finale del ragionamento del Tribunale capitolino (“non avendo tra l’altro la soc. Dynamic esercitato le azioni nei confronti del debitore principale ex art. 1957 c.c.”: cfr. pag. 6 della sentenza del Trib. di Roma) rappresenti, con tutta evidenza, un mero argomento rafforzativo della declaratoria di estinzione della fideiussione alla scadenza del 30.6.1996.

Ne consegue che non può essere avallata la tesi difensiva perorata dalla ricorrente secondo la quale il Tribunale di Roma aveva fondato la declaratoria di estinzione della fideiussione sull’inerzia del creditore nella proposizione delle proprie istanze entro il termine di sei mesi dalla scadenza della proroga, che era stata fissata nel diverso ed ulteriore termine del 30.6.2000. Tale interpretazione si pone, invero, in netto contrato con la ratio decidendi della sentenza di primo grado ed anche con l’impianto logico su cui riposa l’intero ragionamento del giudice di prime cure, giacchè quest’ultimo ha espressamente negato, escludendola, la proroga del termine di validità della fideiussione e dunque non ha posto in correlazione la disposizione di cui all’art. 1957 c.c. con il termine prorogato al 30.06.2000.

Pertanto, la ratio decidendi del Tribunale di Roma è unica e non sorretta da alcuna autonoma motivazione, anche solo astratta o ipotetica, sugli effetti decadenziali di cui all’art. 1957 c.c..

3.1.1.2 Così, in ordine alla denunciata violazione del cd. giudicato interno, va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche: Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 22/01/2014), costituisce, invero, capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un “decisum” affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass., 30 ottobre 2007, n. 22863; Cass., 6 agosto 2002, n. 11790).

In altri termini, il giudicato non si forma su una mera affermazione contenuta nella sentenza, che non sia stata specificamente censurata, bensì su un punto della decisione che potrebbe formare, in astratto, l’oggetto di separato giudizio, e che non sia inscindibilmente collegato alla pronuncia indicata nel dispositivo, di tal che l’impugnazione della stessa è sufficiente a escludere qualsiasi forma di acquiescenza (cfr. anche la recente Cass., 8 gennaio 2013, n. 247, nonchè Cass., 20 agosto 2003, n. 12267).

Anche per tale ultima ragione risulta improprio parlare della formazione di un giudicato interno sul punto qui da ultimo in esame.

3.1.1.3 Conseguentemente la Corte di merito ha accolto – con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative (come, tra breve, si preciserà) – le ragioni dell’allora appellante DINAMYC FINANCE S.A., affermando sia l’esistenza dell’inadempimento del debitore principale, FIVE STARS S.A. (inadempimento, peraltro, già accertato e dichiarato nel parallelo giudizio arbitrare ed impugnatorio, conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 28218/2013), sia l’effettiva proroga al 30.06.2000 dell’originario termine di scadenza della garanzia, con ciò concludendo per la inconferenza del richiamo alla disposizione di cui all’art. 1957 c.c.

3.1.2 Ma anche il secondo punto di doglianza, articolato nel primo motivo di ricorso, è privo di fondamento.

La corte di merito ha accertato che la DINAMYC FINANCE S.A. aveva notificato diffida di pagamento a PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e GEDEAM INVESTIMENTS GROUP INC. S.A. (quale garante della prima), con lettera raccomandata del 22.6.2000, e quest’ultime avevano promosso la costituzione del collegio arbitrale, nel corso del quale la DINAMYC FINANCE S.A. aveva reiterato le istanze di condanna al pagamento nei confronti della debitrice principale e della garante.

Ne consegue che non è rintracciabile in alcun modo l’invocata violazione dell’art. 1957 c.c..

3.2 Il secondo motivo è invece, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

3.2.1 Sotto il primo profilo, occorre premettere che l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e segg.

Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per Cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 12486 del 07/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 22/10/2004).

3.2.2 Ciò posto, osserva la Corte come non sia in alcun riscontrabile, nella motivazione impugnata, il denunciato discostamento da parte della corte di merito dai canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, dettati in materia di interpretazione del contratto, in relazione al contenuto della clausola di garanzia sopra ricordata e della sua efficacia temporale, atteso che il giudice di appello ha chiarito, con ciò richiamando il collegato contratto preliminare del 20.4.1994, che era stata proprio la PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. ad assumere l’obbligo di depositare le domande di concessione edilizia al comune di (OMISSIS) entro il 30.6.1994. Ed invero, è proprio sull’accertamento di tale obbligo e della conseguente responsabilità della PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. che si fonda la valutazione giudiziale della perdurante efficacia della garanzia fideiussoria. Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha ritenuto che fosse proprio nell’intenzione delle parti che PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. e la sua partecipata FIVE STARS S.A. adottassero ogni cautela e diligenza affinchè le concessioni edilizie fossero rilasciate nel termine previsto.

Proseguire oltre nella valutazione del contenuto della volontà negoziale delle parti, con criteri scollegati dai canoni legali di esegesi del contratto dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg. (come pretende, ora, parte ricorrente), significherebbe scivolare sull’inaccessibile terreno delle valutazioni di merito rimesse all’esclusivo scrutinio dei giudici delle precedenti fasi del giudizio, atteso che, come già sopra ricordato, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto di una clausola contrattuale, costituisce indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito.

3.3 Ma anche la dedotta violazione degli artt. 2325 c.c., in relazione all’art. 2359 medesimo codice, non merita positivo apprezzamento, posto che la corte di appello ha espressamente escluso di mettere in discussione la diversa soggettività giuridica della PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. nei confronti della partecipata FIVE STARS S.A. ed ha invece fondato l’accertamento della responsabilità della PROMOZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l. (e dunque la legittimità della proroga temporale della ricordata garanzia fideiussoria) sull’inadempimento degli obblighi autonomamente assunti nei confronti della DINAMYC FINANCE S.A., e ciò sulla base dell’accordo del 20.4.1994.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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