Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31638 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18014-2017 proposto da:

IMI SUD LAMINAZIONE SRL, IMI SUD SRL, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA C. B. MARTINI 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

LOCONTE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DOGANE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 130/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2040/2014 in data 27.1.2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigetto quattro ricorsi, riuniti nel corso del giudizio di primo grado, proposti dalle società IMI SUD Srl ed IMI SUD LAMINAZIONE Srl contro gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi dalla Agenzia delle Dogane per l’anno 2011 sulla base di una verifica della Agenzia delle Dogane conclusasi con due pvc del 5.7.2012 e di una precedente verifica della Guardia di Finanza intrapresa nel 2008 nei confronti della società Imi Sud e della società Dagar, facenti parte dello stesso gruppo societario – nei confronti della Imi Sud Laminazione per avere realizzato atti e procedure per una distorta applicazione della normativa sui depositi IVA, avendo in particolare effettuato una importazione di merci per complessivi Euro 5.212.023,52 con bolletta di importazione IM/A n. (OMISSIS) del 9.3.201, sapendo che la stessa imposta non sarebbe mai stata pagata, in quanto da dichiarazione Modello IVA 2011 risultava un credito artatamente costituito e nei confronti della IMU SUD per il recupero della somma di Euro 8.190.149,08 per evasione di diritti doganali e contro i consequenziali provvedimenti n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) di irrogazione delle sanzioni amministrative per mancata liquidazione dell’IVA dovuta alla importazione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2.

I verificatori, facenti parte dell’Area Antifrode della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, avevano ritenuto che le società Imi Sud, Imi Sud Laminazione, Dagar e Far Sud, facenti parte dello steso gruppo e riconducibili, tutte, alla stessa proprietà sostanziale e cioè R.F. e la di lui moglie, I.A.M., avessero posto in essere negli anni fra il 2007 ed il 2011 operazioni intra ed extracomunitarie nel commercio dei materiali ferrosi avvalendosi dell’istituto del deposito IVA al fine non già di posticipare ma di evadere in toto il credito IVA, mai versata, attraverso il trasferimento di crediti IVA inesistenti in quanto artatamente costituiti in precedenza e quindi trasferiti a società dello stesso gruppo.

La CTP, rigettata preliminarmente la questione di continenza posta dalle ricorrenti con riguardo ad altri giudizi che pendevano in appello e riguardavano la società Dagar, ritenne la sussistenza della evasione del credito IVA sull’assunto, provato in causa attraverso i pvc e le altre prove documentali versate in atti, della fittizietà dei crediti IVA e delle fatture di cessione delle merci.

Proposero appello le società Imi Sud ed Imi Sud Laminazione riproponendo la questione di pregiudizialità con altro giudizio instaurato dalla società Dagar e lamentando vizio di insufficiente motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla pretesa inesistenza del credito IVA, violazione della regola dell’onere probatorio, contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al deposito IVA, infondatezza della pretesa tributaria ed omessa pronuncia in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 130/23/2017 del 13.12.2016, depositata il 12.1.2017, ha rigettato l’appello e condannato le appellanti alle spese del giudizio. La CTR ha escluso, in primo luogo, la sussistenza della continenza o pregiudizialità con riguardo alle due cause relative alla DAGAR Srl per la annualità 2002, poichè, pur essendo astrattamente possibile la sospensione del processo anche nel rito tributario, come ritenuto correttamente pure dal primo giudice, nella specie ne mancavano i presupposti, trattandosi di cause che riguardavano soggetti diversi per cui le pronunce relative alla Dagar Srl non avrebbe potuto determinare conflitto di giudicati e costituivano al più un antecedente logico – giuridico e non anche una questione pregiudiziale ed in ogni caso la istanza non era adeguatamente circoscritta con riferimento ai giudizi di cui si invocava la pregiudizialità. Rispondendo ai motivi di appello, ha quindi rilevato che:

– la sentenza di primo grado era correttamente motivata sulla inesistenza del credito IVA di 146.000.000,00 di Euro sulla base della richiamata sentenza n. 408/2012 emessa dalla CTP di Napoli nella causa tra Dagar e Agenzia delle Entrate di Nola (legittimamente richiamata con riguardo alle prove raccolte in quel giudizio dalla sentenza di primo grado, poichè il giudice civile poteva porre a base del suo convincimento anche le prove raccolte in un diverso giudizio, previo vaglio critico, nella specie avvenuto avendo il primo giudice esaminato, con autonomia e compiutezza, quelle prove ma anche gli elementi probatori, che si incrociavano e corroboravano i precedenti, emergenti dal pvc del 5.10.2012 il quale dava altresì conto dell’accesso eseguito dall’Area Antifrode della Direzione Interregionale Campania presso le tre società, Dagar, Imi Sud ed Imi Sud Laminazione che aveva posto in luce una indubbia e neppure negata commistione organizzazione, logistica ed operativa fra le varie società del gruppo R., con unica sede operativa, mescolanza di soggetti apicali e soggetti subordinati nel cui ambito una dipendente della Dagar curava gli acquisti per tutte le società) e dell’esito dei controlli eseguiti dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, che, valutati globalmente, offrivano un robusto compendio probatorio circa la natura fittizia del credito IVA e delle operazioni di acquisto di immobili che avrebbero originato quel credito, essendo la Dagar completamente priva di qualsiasi struttura propria, con volume di affari pari a “0” e non aveva dichiarato alcun costo inerente l’acquisto dei beni oggetto della attività di impresa; ed, a fronte di tali elementi, le società appellanti non avevano offerto elementi di prova contraria, mentre le censure relative all’accertamento emesso nei confronti della Dagar concernevano un diverso giudizio;

– gli avvisi di accertamento erano compiutamente motivati sulla base dei processi verbali di constatazione già regolarmente notificati alle parti ricorrenti e che si erano svolti in pieno contraddittorio con le stesse, non essendo necessaria in tal caso la loro allegazione;

– era infondata la censura relativa all’inadempimento dell’onere probatorio in capo all’Ufficio poichè la sentenza di primo grado aveva dedicato ben cinque pagine a dimostrare la fittizietà degli accordi commerciali, di cui le società Imi Sud ed Imi Sud Laminazione erano apparenti contraenti, il che non era mai stato contestato dalle ricorrenti, neppure in sede di pvc e comunque esistevano numerosi altri elementi probatori che dimostravano come i rapporti fra le società del gruppo, basati su documenti privi di data certa e che coinvolgevano società inattive, fossero destinati a creare crediti IVA inesistenti che poi venivano trasferiti fra le società dello stesso gruppo che facevano capo alla stessa compagine familiare; mentre i principi giuridici che consentivano di disconoscere tali operazioni si ricavavano dall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, applicato nel caso in esame dalla CTR, per cui spettava in effetti alla Amministrazione Finanziaria provare che le operazioni erano fittizie, ma che tale prova, come era avvenuto nel caso in esame, poteva anche essere presuntiva e ricavarsi pure attraverso i verbali di ispezioni eseguiti presso terzi soggetti;

– non vi era stata violazione del principio di doppia imposizione alla stregua della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui, anche in tema di IVA, la doppia imposizione si verifica quando una medesima imposta gravi due volte sullo stesso soggetto;

– non vi era stata infine alcuna violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, poichè il meccanismo lecito del deposito IVA aveva lo scopo di evitare di assoggettare ad IVA tutti i singoli passaggi della merce in caso, in particolare, di cessioni intracomunitarie e di immissione in libera pratica di beni non comunitari, con differimento dell’obbligo di assolvimento dell’imposta fino al momento della estrazione della merce per l’immissione in consumo, però tale meccanismo, per le due società appellanti, al pari delle altre società dello stesso gruppo, rappresentava solo un tassello ulteriore del sistema elusivo posto in essere al fine unico del vantaggio fiscale, in violazione del principio del divieto di abuso del diritto, invocato ed applicato dalla Amministrazione Finanziaria, che aveva provato che le imprese del gruppo non avevano mai versato l’IVA, operante anche in materia di IVA con riguardo ai comportamenti fraudolenti posti in essere al solo fine del beneficio fiscale senza valida ragione economica.

Contro la sentenza di appello, non notificata, hanno presentato ricorso unitario per cassazione le società IMI SUD ed IMI SUD LAMINAZIONE.

– nel frattempo sottoposte a sequestro preventivo da parte del GIP del Tribunale di Nola, unitamente alle altre società del gruppo R. -, in persona dell’amministratore giudiziario nominato dal GIP, con atto notificato in data 12.7.2017, affidato a cinque motivi e successiva memoria.

Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, per avere la sentenza impugnata respinto la richiesta di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità con riguardo a quello promosso in appello dalla Dagar relativamente al recupero di IVA per l’anno 2002, sulla base del rilievo che la sentenza di primo grado sarebbe stata correttamente motivata e non sarebbe stato documentato l’esito del giudizio in relazione al quale si eccepiva la pregiudizialità, pur avendo la parte sufficientemente provato la esistenza di quella causa, considerato anche che, in altra causa, la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 11441 del 2016, respingendo il regolamento improprio di competenza proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la ordinanza della CTP di Napoli che aveva sospeso il giudizio promosso dalla DAGAR contro l’accertamento dell’IVA per il 2007 per pregiudizialità del giudizio pendente in appello relativamente alla impugnazione dell’accertamento dell’IVA per l’anno 2002, aveva ritenuto legittima la sospensione. Hanno poi dedotto in sede di ricorso per cassazione, per la prima volta, la esistenza di altri ricorsi pregiudiziali pendenti davanti alle CTR del Lazio e della Campania contro gli avvisi di accertamento relativi alla Imi Sud per il 2009 e alla Imi Sud Laminazione per l’anno 2010 perchè basati sulla stessa motivazione ed hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione definitiva sui predetti ricorsi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Le ricorrenti non prendono infatti in esame le ragioni per cui la CTR ha escluso, con ampia motivazione, la sussistenza, anche in concreto, dei presupposti della continenza o pregiudizialità con riguardo alla causa relativa alla DAGAR Srl per la annualità 2002, in quanto nella specie ne mancavano i presupposti, trattandosi di cause che riguardavano soggetti diversi per cui le pronunce relative alla Dagar Srl non avrebbero potuto determinare conflitto di giudicati e costituivano al più un antecedente logico – giuridico e non anche una questione pregiudiziale. Tale autonoma ragione giustificatrice, non censurata dalle ricorrenti, rende irrilevante l’esame della esistenza o meno della documentazione in ordine alla causa pregiudicante, poichè, pur ritenendo erronea tale argomentazione del tutto marginale ed ultronea riguardo alla struttura della motivazione, in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione, non oggetto di alcuna censura, per cui non sussisteva la causa di pregiudizialità.

2.3. La sussistenza della causa di pregiudizialità non può derivare, comunque, dalla ordinanza n. 11441 del 2016 di questa Corte, che ha deciso, respingendolo, sul ricorso della Agenzia delle Entrate per regolamento improprio di competenza contro la ordinanza della CTP che aveva sospeso per pregiudizialità il giudizio di impugnazione proposto dalla Dagar contro l’accertamento di maggiore IVA per l’anno 2007 con riferimento alla pendenza del giudizio relativo all’IVA per l’anno 2002, non solo e non tanto perchè si tratta di altro giudizio relativo ad una diversa materia del contendere, ma soprattutto perchè quel giudizio riguarda un soggetto diverso e cioè la Dagar mentre nel presente giudizio sono in causa le società IMI SUD ed IMI SUD LAMINAZIONE, per cui, ai fini della sospensione del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur, in ipotesi, legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (v. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20072 del 11/08/2017 Rv. 645343 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12996 del 24/05/2018 Rv. 648748 – 01).

1.4. Quanto poi alla richiesta di sospensione del presente giudizio di cassazione, inserita nel primo motivo di ricorso, premesso che si tratta di richiesta del tutto generica che non argomenta sulla esistenza effettiva della pregiudizialità che ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicchè può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico (v. da ultimo, Sez. 1 – Sentenza n. 12999 del 15/05/2019 Rv. 653913 – 01) e che è stata proposta per la prima volta in questa sede, pur essendo le cause relative agli accertamenti 2009 e 2010 pendenti prima della attuale, si deve rilevare la sua inammissibilità, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31/05/2006 Rv. 589992 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10487 del 07/05/2009 Rv. 607898 – 01).

2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma anche sotto il profilo della omessa pronuncia, ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, poichè l’utilizzo del deposito IVA neutralizza l’impatto dell’IVA e non consente, neppure in astratto, in sede di estrazione, l’utilizzo in compensazione di un credito asseritamente inesistente, potendo riguardare tutt’al più la cessione interna della merce importata, nonchè la assenza di pronuncia considerato che il giudice di appello avrebbe risposto con motivazione apparente che non consentirebbe di cogliere l’iter logico seguito dal giudice.

2.1. Premesso, quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, che le ricorrenti trascrivono in parte, a pagine 23 e 24 del ricorso, la motivazione della sentenza di appello in ordine al motivo di appello n. 4 di cui si tratta e già da tale trascrizione si deduce che vi è stata una risposta autonoma da parte del giudice di appello alla doglianza delle contribuenti, in realtà da pagine 18 a pagine 25 la sentenza di appello prende in esame specificamente la pretesa violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis e risponde approfonditamente alla doglianza delle contribuenti spiegando in particolare i motivi sulla cui base aveva ritenuto che la utilizzazione del deposito IVA fosse stata in concreto compatibile con l’utilizzazione del credito IVA inesistente, per cui non si tratta certamente di risposta inesistente, contraddittoria o perplessa, come sostiene la ricorrente. Al contrario, poichè la sentenza di appello riporta sia la doglianza che la risposta, così come riassunte nella parte espositiva della presente sentenza, è dimostrato che ha preso in esame le specifiche doglianze proposte dalla ricorrente, la quale nega indebitamente che vi sia stata una risposta autonoma, che, invece, è presente nella sentenza di appello.

2.2. Quanto invece al preteso vizio di violazione di legge, si deve rilevare che esso consiste, in base ad una giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02); e ciò è quanto avvenuto nel caso concreto poichè il motivo di ricorso, pur formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in realtà contesta la erronea motivazione da parte del giudice di appello per avere ritenuto che la introduzione nel deposito fiscale consentisse in sede di estrazione, l’utilizzo in compensazione di un credito asseritamente inesistente, mentre avrebbe potuto riguardare tutt’al più la cessione interna della merce importata, ma – a parte il rilievo che il giudice di appello, sotto il profilo normativo ha spiegato esattamente e correttamente il funzionamento del deposito fiscale secondo la sua previsione normativa – non è questo quanto sostenuto dal giudice di appello, che, con giudizio di merito incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il deposito IVA fosse stato utilizzato nella specie come un tassello della frode fiscale posta in essere dalle società del gruppo R. attraverso la creazione di crediti IVA fittizi e false fatture al fine di non versare l’IVA all’Erario nell’ambito di una operazione conosciuta dal diritto comunitario come abuso del diritto. Infatti le ricorrenti trascurano che, nel caso concreto, ben delineato dalla sentenza impugnata, si trattava di interposizione di imprese “cartiere” fra società dello stesso gruppo R. facenti capo alle stesse persone fisiche allo scopo di acquistare prodotti da Paesi extracomunitari in sospensione di IVA tramite l’utilizzo del deposito doganale e poi cederli ai reali destinatari con l’applicazione dell’imposta che non veniva, però, versata all’erario con ingenti perdite per l’erario e danni anche per il bilancio della UE che si finanzia, per una percentuale fissata per legge, dai prelievi dell’IVA raccolta da parte dei singoli Stati membri; il che rende irrilevante ed incongrua la argomentazione prospettata dalle ricorrenti.

2.3. Il motivo è quindi inammissibile.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 e del principio di neutralità dell’IVA, poichè era stato erroneamente disconosciuto il diritto di detrarre l’IVA regolarmente versata dalla fornitrice Dagar che doveva essere in ogni caso consentito, anche se non fosse stata precedentemente versata, poichè, decorsi i termini per la rettifica della dichiarazione, l’IVA si stabilizzava e non poteva più essere contestata dalla Amministrazione Finanziaria, mentre invece nel caso in esame le sentenze di merito avevano erroneamente ritenuto che fossero rimaste accertate in causa la inesistenza del credito maturato in capo alla Dagar Srl ed il preteso utilizzo dello stesso per finalità illecite, il che avrebbe giustificato la detraibilità della imposta con effetto a cascata sulle successive annualità e sulle altre società del gruppo.

3.1. Sul punto la sentenza di appello – premesso che il preteso credito IVA trasferito nel 2002 dalla Dagar alla Imi Sud era inesistente, che nel passaggio dei pretesi crediti dall’una all’altra società l’IVA non era mai stata versata, che vi erano notevoli discordanze fra gli acquisti e le bollette di importazione e che esisteva una incontestata commistione organizzativa, logistica ed operativa tra le varie società del gruppo che avevano unica sede e mescolanza dei soggetti apicali e subordinati con un’unica persona fisica che curava gli acquisti promiscuamente per tutte le società (pagg. da 9 a 12 della sentenza impugnata) – ha ritenuto che non vi era stata alcuna violazione dei principi di neutralità dell’IVA e di doppia imposizione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di abuso del diritto e della giurisprudenza della Corte di cassazione per cui la doppia imposizione si verifica solo quando la stessa imposta sia chiesta due volte allo stesso soggetto e non anche quando viene chiesta a persone diverse, essendo stati nella specie accertati comportamenti fraudolenti diretti a conseguire benefici fiscali senza alcuna reale ed autonoma ragione economica, poi, anche in concreto, effettivamente conseguiti poichè nessuna delle società del gruppo aveva versato l’IVA, attraverso un insieme di passaggi e di costituzioni ad hoc di società che servivano solo a spostare materia imponibile da una società all’altra con conseguenze di risparmio fiscale (pagg. da 17 a 22 della sentenza impugnata).

3.2. Con tale motivazione della sentenza impugnata non si confrontano le ricorrenti, le quali deducono il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, senza però considerare che esso deve investire immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre le ricorrenti, in concreto, si dolgono soltanto del fatto che le sentenze di merito avessero erroneamente ritenuto la inesistenza soggettiva del credito e il suo utilizzo per finalità illecite, il che, attenendo ad un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, è, invece, esterno all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v., per tutte, da ultimo Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 Rv. 652398 -01).

3.3. Il motivo è pertanto inammissibile, considerato pure che la regola di diritto che le ricorrenti vorrebbero trarre dalla norma non è quella che deriva dalla norma stessa, sulla base della interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza consolidata di questa Corte in aderenza alla normativa comunitaria, per cui, se è vero che, in tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo – come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni, peraltro l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore; per cui, laddove tale prova sia fornita dalla Amministrazione, come è stato ritenuto dalle due conformi sentenze di merito nel caso in esame, la detrazione non è possibile (v. Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013 Rv. 629419 – 01). Ed è stato altresì aggiunto che, al fine di ritenere la buona fede del contribuente, non è neppure sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichè trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20059 del 24/09/2014 Rv. 632476 – 01). Tanto più che, in tema d’IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poichè l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 07/10/2015 Rv. 636663 – 01); il che determina, pure, in conseguenza, la irrilevanza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, peraltro senza alcun riferimento ad una elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che non trovano riscontro nel diritto vivente.

4. Il quarto motivo di ricorso deduce sempre violazione di legge con riferimento alla applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in materia di onere della prova e di applicazione del procedimento presuntivo, per avere il giudice di appello ritenuto assolto l’onere probatorio spettante all’Ufficio sulla base della presunta inoperatività della società Dagar e della presunta inesistenza del credito IVA relativo all’anno 2002, oltre che della presunta natura elusiva delle transazioni effettuate dalle ricorrenti negli anni 2009 e 2010 con tale società, mentre invece avrebbe dovuto dimostrare la inesistenza delle importazioni effettuate nel 2011, il che non era avvenuto.

4.1. Il motivo è infondato poichè la sentenza di appello ha richiamato e fatto applicazione di principi giuridici corretti ed ampiamente consolidati, nel pieno rispetto della giurisprudenza comunitaria e di questa Corte, trascritta dalla sentenza impugnata da pagina 14 a pag. 16 della motivazione, per cui spetta all’Ufficio fornire la prova non solo della inesistenza delle operazioni, ma anche di ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, pur con la precisazione che la dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, ivi compresi i verbali di ispezioni svolte preso terzi (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019 Rv. 653071 – 01); ed ha poi indicato dettagliatamente tutti gli elementi fattuali sulla cui base ha ritenuto raggiunto la prova della partecipazione anche delle due società ricorrenti alle operazioni elusive poichè in particolare facevano parte dello stesso gruppo societario della cedente e le società del gruppo facevano tutte capo alla stessa compagine sociale con comunanza pure di amministratori, di mezzi e di strutture amministrative, in assenza peraltro di qualsiasi struttura aziendale in capo alla società Dagar. E non è neppure vero che la sentenza di appello abbia fatto riferimento solo ad operazioni relative ad annualità pregresse rispetto a quella (2011) in contestazione nel presente giudizio, poichè a pagine 10 e 11 ha dato atto che “per l’anno 2011 la Imi Sud ha effettuato bollette d’importazione, riportate in dettaglio, introducendole nel deposito IVA ed è stata verificata una discordanza sui dati riguardanti gli acquisti per oltre 5.000.000 di Euro…” e che anche la “Imi Sud Laminazione aveva effettuato bollette di importazione, riportate in dettaglio, introducendole nel deposito IVA per un importo di Euro 5.212.023,00”.

4.2. Anche in tal caso le ricorrenti cercano in verità, pur invocando il vizio di violazione di legge, di mettere in discussione la valutazione della prova che peraltro attiene al giudizio di merito, nella specie non censurabile anche perchè congruamente e dettagliatamente motivato e privo di errori logici.

4.3. E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, applicato correttamente dalla sentenza impugnata, per cui l’avviso di accertamento per il recupero d’IVA non versata, emesso nei confronti di società che ha effettuato cessioni di beni, non può essere ritenuto illegittimo in quanto analoga azione è stata avviata nei confronti del cessionario, atteso che non sussiste, in tale ipotesi, alcuna violazione del divieto della cd. doppia imposizione, ravvisabile solo quando una medesima imposta gravi sullo stesso soggetto e non già invece quando l’ente impositore la richieda a persone diverse. In quest’ultimo caso, individuato il soggetto effettivamente debitore, l’estraneo maturerà il diritto a richiedere il rimborso di quanto eventualmente versato (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18917 del 24/09/2015 Rv. 636544 – 01). Ciò in quanto la doppia imposizione si verifica soltanto nell’ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l’imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27625 del 30/10/2018 Rv. 651079 – 01).

5. Il quinto motivo di ricorso è, infine, inammissibile.

5.1. Le ricorrenti si dolgono di violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul sesto motivo di appello con cui era stato dedotta la omessa pronuncia in primo grado sul motivo iniziale di ricorso relativo alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, però non riproducono il sesto motivo di appello in alcuna parte del ricorso per cassazione, mentre a pagina 10 del ricorso rilevano che in primo grado era stata censurata la legittimità delle sanzioni in considerazione della infondatezza della violazione su cui si basavano.

5.1. Nessuna risposta autonoma a tale motivo iniziale di ricorso era quindi dovuta da parte della sentenza di primo grado, essendo la applicazione delle sanzioni consequenziali al rigetto del ricorso contro l’atto impositivo ed in conseguenza neppure i giudici di appello erano tenuti a rispondere ad un motivo di appello che lamentava una omessa pronuncia su una questione implicitamente risolta ed assorbita.

5.2. Il motivo è comunque inammissibile anche per difetto di specificità poichè si duole genericamente di omessa pronuncia su un motivo di appello che non è trascritto nè riprodotto.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le ricorrenti devono essere condannate alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 12.7.2017.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 15.600,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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