Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31453 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18573-2018 proposto da:

D.L., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MATTEO NOBILI;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 885/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. I coniugi M.A. e D.L. ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia di accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla Banca di Desio e della Brianza Spa per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale da loro costituito ed avente per oggetto due immobili di cui il M. era, rispettivamente, proprietario e comproprietario.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva prestato fideiussione unitamente al socio C.E. in favore della società C. e M. Srl, titolare presso la Banca di Desio di un conto corrente bancario che presentava una grave sofferenza: ragione per cui la Banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo a seguito di opposizione rigettata.

2. La parte intimata ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè la malattia del figlio P., con loro convivente, circostanza che li aveva indotti a costituire il fondo patrimoniale e che consentiva di escludere che ricorresse il presupposto della scientia damni.

1.1. Lamentano non la Corte territoriale non aveva considerato le circostanze allegate, con particolare riferimento al ruolo del M. all’interno della compagine sociale, al momento della celebrazione del matrimonio, all’età avanzata in cui avevano costituito il fondo ed ai concreti bisogni della famiglia, primo fra tutti la patologia del figlio che giustificavano l’operazione effettuata e rendevano, con ciò, infondata l’azione proposta.

1.2. La censura è inammissibile.

1.3. L’art. 348 ter c.p.c., u.c., ratione temporis vigente nel caso in esame (visto che l’atto d’appello è stato notificato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 che ha introdotto tale norma) prevede che per le ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ossia di sentenza d’appello che abbia confermato la pronuncia di primo grado in base alle medesime ragioni, il ricorso per cassazione non possa essere proposto in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. ex multis Cass. SUU 8053/2014): al riguardo, vale solo la pena di rilevare che nel caso in esame le argomentazioni della Corte territoriale risultano del tutto sovrapponibili a quelle della pronuncia di primo grado, in quanto si riferiscono alla “mancanza di autosufficienza del figlio”, circostanza logicamente comprensiva anche della malattia.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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