Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10044 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.M., con domicilio eletto in Roma, via Germanico n.
107, presso l’Avv. Giuseppe Picone, rappresentato e difeso dall’Avv.
CANDIANO Orlando Mario come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 800/08
R.G. depositato il 9 marzo 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso o, in subordine, per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese in esito al procedimento per la determinazione dell’equo indennizzo da durata irragionevole di un giudizio.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.
L’unico motivo con il quale si lamenta l’integrale compensazione delle spese e’ invece fondato in quanto la motivazione consistente nella mancata sostanziale contestazione da parte dell’Avvocatura della pretesa non incide di per se’ sulla soccombenza in quanto, come e’ gia’ stato affermato dalla Corte (sez. 1^, 22/01/2010, n. 1101), nulla impedisce alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto per cui non puo’ dubitarsi che la stessa amministrazione abbia dato causa al giudizio.
Il decreto deve dunque essere cassato limitatamente alla pronuncia sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto, compensate per un mezzo le spese del giudizio di merito in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, l’Amministrazione condanna al pagamento del residuo.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della meta’ delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonche’ di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011