Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9994 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 06/05/2011), n.9994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11758/2007 proposto da:
D.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l’avvocato FIORE GIOVANNA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCHI SILVANA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1953/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Dato atto che D.M. ha proposto ricorso per cassazione, in data 16/1/2007, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 05- 04/03-05-2006;
– che l’intimata N.M. non ha svolto attività difensiva;
– che il D., con atto in data 28-01-2011, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, allegando estratto dell’atto di morte della controparte, N.M., deceduta in (OMISSIS);
– ritenuto che va dichiarata l’estinzione del presente procedimento, senza pronuncia alcuna sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011