Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3879 del 19/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3879 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gallimberti Ersilio, nato a Adria il 13/03/1970
avverso l’ordinanza del 23/04/2013 del Tribunale di Rovigo R.G. n. 8/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria pervenuta in data
24/09/2013;
udita in CAMERA DI CONSIGLIO la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 23/04/2013 il Tribunale di Rovigo ha rigettato l’istanza di riesame
proposta nell’interesse di Ersilio Gallimberti avverso il decreto con il quale il P.M. aveva
disposto il sequestro del personal computer utilizzato per l’inoltro di un testo diffamatorio
pubblicato in Internet in danno di Laura Fusetti. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha
ritenuto che sussistesse il vincolo pertinenziale tra il bene sequestrato e il reato ipotizzato
nonché le esigenze probatorie, essendo necessario verificare se il
computer era stato
utilizzato per l’inoltro del testo, attraverso l’acquisizione dei file di log.
2. Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta
l’assenza del requisito della necessità del sequestro ai fini dell’accertamento del reato,
rilevando: a) che, a parte l’incongruità motivazionale, in quanto non era dato comprendere
come il vincolo sul personal computer potesse consentire l’individuazione del server,
quest’ultimo era già stato identificato, con la conseguenza che era possibile risalire al
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Data Udienza: 19/11/2013
personal computer di riferimento; b) che, in ogni caso, il Gallimberti, difendendosi nel merito
dell’imputazione, aveva ammesso di essere l’autore del testo.
3. In data 24/09/2013 è pervenuta memoria presentata nell’interesse del Gallimberti, nella
quale si dà atto che il P.M., con provvedimento del 03/06/2003, ha disposto il dissequestro
del bene e la sua restituzione, per il venir meno delle ragioni giustificative; si chiede,
pertanto, di voler dichiarare il non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di
interesse.
Considerato in diritto
dell’awenuto dissequestro del bene.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/11/2013
Il Componente estensore
Pr ‘-nte
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito