Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10006 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 06/05/2011), n.10006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12466/2009 proposto da:
DITTA ANTARES DI PAOLUCCI SABINO (p.i. (OMISSIS)), in persona del
titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO
15, presso l’avvocato PICCIONI DARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SCIANNAMEA Gaetano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONCERIA RINALDI S.P.A., CURATELA FALLIMENTO DITTA ANTARES DI
PAOLUCCI SABINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 318/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 318 depositata il 27 marzo 2009 e notificata il 15 aprile 2009, la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo, proposto dalla ditta Antares in persona del titolare P. S. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Trani il 29/30 aprile 2008. Avverso questa decisione P.S. nell’indicata qualità propone ricorso per cassazione in base a quattro motivi. L’intimato non si è costituito nè ha spiegato difesa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione della L. Fall., art. 18 e dell’art. 345 c.p.c., il ricorrente ascrive al giudice d’appello errore di diritto consistito nell’aver affermato l’inammissibilità dei nuovi mezzi di prova, articolati in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, estendendo a tale fase la preclusione sancita per l’appello dal codice di rito. Pone conclusivamente la questione di diritto se l’art. 345 c.p.c., che prevede il divieto di nuova attività istruttoria in sede di gravame ordinario, sia applicabile al procedimento di reclamo.
La censura non coglie adeguatamente il senso della decisione, che si articola in duplice passaggio logico. Per un verso infatti, la Corte del merito, “in concreto”, pur dando atto della modesta dimensione dell’impresa, ha rilevato che nè le indagini della Guardia di Finanza, nè gli altri elementi acquisiti in sede d’istruttoria prefallimentare ad iniziativa della ditta Antares, avessero dimostrato la sussistenza dei parametri c.d. sottosoglia, che la esonerassero dal fallimento secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 1, comma 2, rimasta perciò indimostrata. La dedotta esistenza solo formale dell’impresa, che avrebbe operato solo negli ultimi anni, in assenza delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali, comunque prescritti, non aveva esaustivo valore probatorio.
Indi ha sostenuto che il reclamante, che in sede d’istruttoria prefallimentare non aveva assolto all’onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti di non fallibilità, nè aveva all’uopo dedotto mezzi istruttori, non era ammesso a colmare tale lacuna in sede di reclamo, stante il divieto di nuovi mezzi di prova, sancito in relazione alla fase di gravame dall’art. 345 c.p.c..
Il motivo in esame censura solo quest’ultimo inciso, e non esprime alcun’altra critica avverso la “ratio” effettiva della decisione impugnata, fondata sull’insussistente rilievo probatorio attribuito agli elementi acquisiti, ad iniziativa della destinataria dell’istanza di fallimento, nella precedente fase.
Ne discende il rigetto del motivo. Resta travolto l’altro motivo che deduce vizio di motivazione con riferimento alle prove, articolate in sede di reclamo nei capitoli riprodotti, e non ammesse.
Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011