Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31191 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13432/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE GERBINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato G.G. propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 233/2015 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 16 febbraio 2015.

Il Comune di Castellammare del Golfo non ha svolto attività difensive.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 18 gennaio 2011 (che aveva dichiarato improcedibile per tardiva costituzione dell’opponente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione del 16 luglio 2010 dal Comune di Castellammare del Golfo), ha revocato l’ingiunzione di pagamento resa il 18 maggio 2010, relativa al pagamento di compensi professionali vantati dall’avvocato G.G., sul presupposto che fossero applicabili i minimi tariffari, alla stregua della Delib. Giunta Municipale 16 gennaio 2001 e dell’impegno di spesa del 22 gennaio 2001.

I. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato G.G. deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.. Il secondo motivo del ricorso denuncia in subordine la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. Le due censure evidenziano come il Comune di Castellammare del Golfo soltanto nella comparsa conclusionale d’appello, tardivamente depositata il 19 settembre 2014, aveva dedotto la tempestività dell’iscrizione a ruolo della causa, giacchè avvenuta lunedì 26 luglio 2010, a fronte della notificazione dell’atto di opposizione eseguita il 16 luglio 2010. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di argomentazioni che non erano più utilmente deducibili dall’appellante Comune Castellammare del Golfo, in quanto appunto tardive.

I primi due motivi di ricorso di ricorso, da trattare congiuntamente, sono del tutto infondati.

Col primo motivo di appello, il Comune di Castellammare del Golfo aveva sostenuto la tempestività dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, operata il 26 luglio 2010. Prima della decisione della Corte d’Appello di Palermo, era entrata in vigore la norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, ed applicabile ai procedimenti in corso, quale quello in esame. Secondo tale norma, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. Sez. 1, 07/02/2017, n. 3200; Cass. Sez. 1, 27/10/2016, n. 21738; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2242; Cass. Sez. 1, 17/05/2012, n. 7792; Cass. Sez. 6 – 3, 20/03/2013, n. 6989). Avendo, nel presente giudizio, l’opponente citato l’opposto a comparire per l’udienza del 20 dicembre 2010, notificandogli l’opposizione il 16 luglio 2010, e dunque assegnandogli un termine di comparizione non inferiore a quello dell’art. 163-bis c.p.c., comma 1, non operava la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente, nè quindi ricorrevano i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione.

Trattandosi, come detto, di norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. n. 218 del 2011, art. 2, la sua operatività nel caso in esame era implicata dalla decisione sul primo motivo di gravame del Comune di Castellamare del Golfo, spettando al giudice di appello, nella valutazione dei profili giuridici riferentisi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, ed in aderenza al principio iura novit curia, di ricercare ed interpretare la norma astratta utilizzabile nel caso concreto. La disposizione dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, giacchè operante per tutti i procedimenti in corso, doveva essere quindi applicata anche di ufficio dalla Corte d’Appello nella pronuncia sul primo motivo di gravame, ciò privando di qualsiasi rilievo la questione della intempestività della comparsa conclusionale del Comune di Castellammare del Golfo che ad essa faceva riferimento.

ILII terzo motivo del ricorso dell’avvocato G.G. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 c.c. e l’insussistenza dell’obbligo di applicare i minimi tariffari. Si assume che mai alcun accordo era stato formalizzato tra le parti nel senso che gli onorari professionali dovessero essere stabiliti secondo i minimi tariffari, ed a tal fine si richiamano le “note prodotte sub 2 (fascicolo 1 grado)”.

Questa terza censura è infondata.

La questione va decisa uniformemente a due precedenti pronunce resa da questa Corte fra le stesse parti (Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29215; Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29216). Occorre evidenziare come la sentenza impugnata abbia accertato in fatto che il responsabile del I settore del Comune di Castellammare del Golfo aveva comunicato all’avvocato G. che l’incarico professionale affidatogli era subordinato all’impegno formale assunto dal legale di applicare i minimi tariffari; tale condizione, a dire dei giudici di secondo grado, era stata accettata dall’avvocato per il sol fatto che questi aveva poi sottoscritto il ricorso per cassazione per cui era stato incaricato ed aveva sottoscritto il mandato rilasciatogli dal Sindaco. In tal senso, i giudici di merito hanno apprezzato in fatto che le parti avevano convenuto un corrispettivo pari ai minimi delle tariffe degli onorari, in quanto l’ente comunale aveva comunicato che non avrebbe proceduto alla nomina del legale se non a condizione dell’accettazione della specifica clausola. Trattasi di clausola che rientra validamente tra i criteri di determinazione del compenso spettante al prestatore d’opera intellettuale, dettati dall’art. 2233 c.c., in quanto delimita l’oggetto del contratto, individuando nella misura minima tariffaria il corrispettivo della prestazione con riferimento all’entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale (Cass. Sez. U, 19/07/1986, n. 4673; Cass. Sez. 2, 28/04/2011, n. 9488).

III. Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, atteso che l’intimato Comune di Castellammare del Golfo non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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