Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9925 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 05/05/2011), n.9925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CASA CURA SPINELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N.
21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO MARCELLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.F., M.A., L.T.;
– intimati –
e sul ricorso n. 15850 del 2007 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI LEONILDA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLUZZO ROSINA,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CASA CURA SPINELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N.
21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO MARCELLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e sul ricorso n. 15851 del 2007 proposto da:
R.F., L.T., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI
LEONILDA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERRE
FRANCO, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
CASA CURA SPINELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N.
21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO MARCELLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1265/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 12/10/2006 r.g.n. 888/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato ANTONIO ARGENTANA per delega MARCELLO DE LUCA
TAMAJO;
udito l’Avvocato MARI LEONILDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbiti gli incidentali.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi proposti rispettivamente dal solo M. A. e congiuntamente da L.T. e R. F., veniva appellata la sentenza del Tribunale di Paola del 17.4.03/14.1.2004, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ della risoluzione del rapporto di lavoro, disposta, nei loro confronti, dalla Casa di Cura Spinelli srl, per giustificato motivo oggettivo.
Con sentenza del 2 febbraio-12 ottobre 2006, l’adita Corte di Appello di Catanzaro, riuniti i gravami, in riforma delle decisione di primo grado, riteneva illegittimi gli intimati licenziamenti, non avendo la societa’ fornito adeguata motivazione degli stessi nonostante una esplicita richiesta dei motivi effettuata dai lavoratori, in quanto le ragioni indicate nella lettera di licenziamento erano del tutto generiche tanto da potersi considerare come clausole di stile (“esigenza di sopprimere e riorganizzare alcune funzioni amministrative — al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi”).
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Casa di Cura Spinelli con due motivi. Resistono con separati controricorsi il M. e sempre congiuntamente la L. ed il R., proponendo altresi’ ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui resiste la Casa di Cura con separati controricorsi. I lavoratori hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, la Casa di Cura Spinelli denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare. La ricorrente osserva che la Corte d’Appello di Catanzaro – dopo aver ritenuto insussistenti i vizi di motivazione denunciati dai lavoratori, per avere il Tribunale di Paola “sufficientemente motivato in merito ai vari punti della controversia, aveva analizzato preliminarmente” il motivo di appello inerente alla inefficacia dei licenziamenti per motivi formali, traendone la conseguenza che quanto dedotto sul punto dalla societa’ appellata nella memoria di costituzione, avesse un “indubbio valore di ammissione” in ordine alla mancata risposta alla lettera di richiesta dei motivi dei licenziamenti.
Inoltre – prosegue la ricorrente – con riguardo al contenuto specifico che la comunicazione dei motivi del licenziamento deve avere per soddisfare la ratio sottesa alla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che esso doveva ricomprendere tutte le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del recesso, ivi comprese quelle per le quali e’ impossibile ricollocare utilmente in azienda in altra posizione lavorativa il lavoratore licenziato.
Le contestazioni della societa’ a tale iter argomentativo non sono fondate. Invero, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, la motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento si’ da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericita’, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende (Cass. n. 7316/2002). Pertanto – come chiarito dalla stessa giurisprudenza- corretta e’ da ritenersi la decisione dei giudici di merito che ritengano generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si limiti ad indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita “riduzione del personale determinata dalla necessita’ di una piu’ economica gestione dell’attivita’ produttiva”, senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente (in tal senso, specificamente, Cass. n. 7316/2002 cit.).
Correttamente la Corte d’appello ha, pertanto, ravvisato una tale genericita’ nella comunicazione con cui il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita soppressione e riorganizzazione di alcune funzioni amministrative -“cui Lei era adibito”- “al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi …”, senza alcuna ulteriore specificazione, nonostante esplicita richiesta.
Non ravvisandosi nell’iter argomentativo seguito dal Giudice d’appello le denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 19,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario unico difensivo ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011