Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30783 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21713/2016 R.G. proposto da:

I.G.T. INTERNATIONAL GAMES TRADE s.p.a. in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Emanuele Coglitore e dall’avv. Fabio Falcone con

domicilio eletto presso lo studio del primo dei ridetti procuratori,

in Roma alla via Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Emilia Romagna n. 433/10/16 depositata il 15/02/2016 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 28 maggio 2019

dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata il giudice dell’appello rigettava il gravame del contribuente e quindi confermava la sentenza della CTP che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, con il quale l’Ufficio aveva irrogato sanzioni e recuperato i maggiori dazi dovuti in forza di operazioni doganali realizzate nell’anno 2008 aventi per oggetto biciclette smontate ritenute non provenienti dall’Indonesia, come dichiarato dal contribuente, ma dalla Cina;

– ricorre a questa Corte di cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato il provvedimento impugnato, in quanto lo stesso in realtà era privo al suo interno di specifiche ed espresse argomentazioni atte a consentire al contribuente di comprendere la valutazione operata dall’Ufficio delle deduzioni difensive presentate L. n. 212 del 2000, ex art. 12, e le ragioni in forza delle quali non furono condivise;

– il motivo è infondato;

– la ricorrente lamenta con il primo motivo l’aver la CTR ritenuto che l’attività valutativa dell’Ufficio dovesse necessariamente tradursi in una specifica menzione nella motivazione dell’avviso. Come anche precisato di recente da questa Corte (Cass. 3583/2016; conf. Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016), in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – enunciandosi in tal caso principio che la corte ritiene applicabile anche ai tributi doganali non sussistendo ragioni normative o interpretative che depongano per l’opposta soluzione – “è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono”. Invero, all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità. Nella specie, invero, si discute effettivamente solo e soltanto della mancata esplicitazione nella motivazione dell’atto impositivo della valutazione delle osservazioni del contribuente;

– ritiene infatti la Corte che con la L. n. 212 del 2000, art. 12, (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) si è previsto al comma 7), prima parte, che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”. Come emerge dalla stessa lettura della sopra trascritta prima parte del comma 7, – e dal raffronto con il tenore più perentorio della seconda parte, per la quale invece, all’esito di tanto complessa quanto nota evoluzione giurisprudenziale, si è pervenuti a conclusione opposta – all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente, all’imposizione del rispetto del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, non si aggiunge, come già detto, l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità. E neppure tale sommamente radicale conseguenza caducatoria può desumersi dal disposto del previgente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, laddove prevede che “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni”;

– conseguentemente, sulla questione dell’omessa considerazione, nell’atto impositivo, delle osservazioni formulate dal contribuente, questo Collegio non intende discostarsi dall’approdo per cui “non tutte le irregolarità possono dar luogo a nullità, ma soltanto quelle così sanzionate dalla legge, ovvero quelle che, anche in difetto di una comminatoria espressa, sono talmente lesive di specifici diritti o garanzie da impedire la produzione di qualsiasi effetto da parte dell’atto cui ineriscono” (Cass. n. 4324 del 2011; conf. n. 28764 del 2005; cfr. Cass. n. 4624 del 2008, relativa ad ipotesi in cui l’amministrazione è invece esplicitamente obbligata a tener conto dell’esito del contraddittorio con il contribuente, in tema di applicazione dei coefficienti e parametri presuntivi di reddito derivanti dal c.d. redditometro, a fronte di puntuali e dettagliate deduzioni difensive presentate dal contribuente a seguito della relativa richiesta di chiarimenti);

– non ricorrendo quindi, nella fattispecie in esame, nè il presupposto formale, nè quello sostanziale per la comminatoria della sanzione di nullità deve concludersi che la sentenza impugnata non abbia violato le disposizioni di legge suddette nel rigettare la corrispondente eccezione, ritenendo in concreto implicitamente respinte dall’Erario le osservazioni che la parte era stata abilitata a svolgere, nel termine dilatorio pacificamente rispettato dall’amministrazione; e ciò anche in presenza di una indicazione testuale – come quella riportata nell’avviso di accertamento debitamente trascritto in ricorso – dalla quale si evince direttamente il fatto materiale della presentazione delle osservazioni, e indirettamente il loro implicito rigetto per le ragioni poste a base della pretesa manifestata nell’atto impugnato, le cui ragioni in concreto sono state ritenute prevalenti rispetto a quanto osservato dal contribuente;

– il secondo mezzo di gravame denuncia poi la nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante la insanabile illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto i giudici dell’appello pur mostrando di condividere le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale Penale di Forlì, che assolse la legale rappresentante della società ricorrente, sig. G., sono giunti a convalidare la pretesa impositiva fondata su presupposti nettamente contrastanti con quanto stabilito nella sentenza penale;

– il motivo è inammissibile;

– infatti, come si evince dalla lettura del motivo, lo stesso censura in realtà la sentenza della CTR per vizio motivazionale, riferendosi alla sussistenza in essa di “irriducibile contraddittorietà”, “irrisolvibile contraddizione”; decisione resa in maniera “insanabilmente contraddittoria”; “grave e insanabile difetto di motivazione”; ebbene, tal articolazione concreta del motivo lo qualifica chiaramente come diretto a censurare la sentenza impugnata non sotto il profilo dell’assenza o mera apparenza di motivazione, ma sotto il diverso e autonomo profilo del vizio di motivazione;

– ciò chiarito, ne consegue che stante il deposito della sentenza gravata in data 15 febbraio 2016, trova applicazione alla presente fattispecie quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187);

– tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5, di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione, come svolte nel motivo in esame, non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili;

– conclusivamente pertanto, il ricorso va rigettato;

– la soccombenza regola le spese;

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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