Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30647 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3397-2018 proposto da:

BOSCOVIVO TARTUFI I.C.A. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CECCARELLI;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GABRIELLA CALUSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1007/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 12-17 ottobre 2017 n. 1007 la Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza del Tribunale di Arezzo e, per l’effetto, accoglieva la domanda proposta da V.G. nei confronti della società BOSCO VIVO TARTUFI I.C.A. Srl, accertando la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 16 maggio 2011-30 marzo 2013;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il rapporto si era svolto fino al 31.12.2012 in virtù di un contratto formalmente qualificato come collaborazione a progetto, prorogato due volte. Il rapporto, nonostante la scadenza prorogata, era proseguito per accordo verbale sino al successivo mese di dicembre 2012.

Il progetto non era specifico; la prestazione resa fino a tutto il dicembre 2012 andava dunque riqualificata come subordinata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69.

Era controversa la continuazione del rapporto fino al marzo 2013.

I testimoni E. e P. avevano riferito che nell’anno 2013 avevano avuto due incontri con il V., onde verificare il loro inserimento nella rete di vendita, di cui almeno uno alla presenza del legale rappresentante della società; risultava, altresì, documentato nel gennaio 2013 uno scambio di corrispondenza commerciale con il cliente ” F.” riguardo a fatture di BOSCOVIVO rimaste insolute.

La azienda sosteneva che il V. aveva confidato nella prosecuzione del rapporto in nuovi termini contrattuali (in forma di agenzia), soluzione che poi non era stata percorribile.

Tale argomentazione non escludeva, che, in assenza della pattuizione negoziale, fosse continuata la prestazione di lavoro.

Due testimoni introdotti dalla stessa società confermavano la prosecuzione dell’attività del V. fino a tutto il mese di marzo 2013: l’impiegata C. ed il figlio del legale rappresentante L.L..

Tali elementi dimostravano che il rapporto era proseguito fino a tutto marzo 2013 ed era cessato con la formalizzata richiesta di restituzione degli strumenti di lavoro;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società BOSCOVIVO TARTUFI I.C.A. S.r.l., articolato in cinque motivi, cui ha opposto difese V.G. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ha esposto che il documento prodotto sub n. 3, datato 10 maggio 2011, individuava con chiarezza il progetto affidato al ricorrente, consistente nella creazione e gestione della rete di vendita, con inserimento di dieci liberi professionisti, secondo le cadenze temporali pattuite.

La sentenza impugnata riteneva irrilevante tale accordo preliminare perchè non trasfuso nel contratto: dal testo risultava, tuttavia, che esso era destinato a regolamentare il rapporto successivamente instaurato con contratto del 16 maggio 2011, che riguardava lo stesso periodo; la società aveva già posto a disposizione del V. auto, sim telefonica ed altri benefit.

Il teste CA. aveva riferito che l’oggetto dell’incarico consisteva nella creazione della rete di vendita.

In ogni caso, l’affermazione dell’irrilevanza dell’accordo preliminare era priva di qualunque argomentazione logico-giuridica.

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69, comma 1, e della L. n. 92 del 2012, art. 24.

Si censura la sentenza per avere interpretato le norme nel senso che la mancanza di uno specifico progetto comportasse la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato senza consentire al committente di provarne la natura autonoma.

Sotto altro profilo si rileva che l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presupponeva la prova della prestazione lavorativa continuativa. Nella memoria difensiva d’appello (pagine 8 e 9) essa società aveva evidenziato che il ricorrente era stato del tutto inattivo e solo alla scadenza della seconda proroga aveva pubblicato un annuncio sul web per la ricerca di agenti di vendita. In sede di memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., (pagina 10) si deduceva che nel ricorso non era stata specificata l’attività svolta dal V. per la realizzazione del progetto.

Erano state assunte in giudizio prove che deponevano nel senso del mancato svolgimento della attività (testi S.P., CR.MA., C.A., L.L.);

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – violazione dell’art. 115 c.p.c..

Si censura la statuizione secondo cui il rapporto, scaduto il 31 dicembre 2012, sarebbe stato prorogato di fatto, assumendosi che dagli atti si evinceva una conclusione contraria. La società aveva prodotto documentazione (documento 7) dal quale si evinceva il V. non operava in esclusiva per la società e che già nel 2011 cercava o aveva nuovi committenti.

Quando le parti avevano inteso prorogare il rapporto avevano fatto ricorso alla forma scritta (sub documento 4 erano state prodotte le due scritture private di proroga, in data (OMISSIS) ed in data (OMISSIS)); era dunque errata anche l’affermazione della sentenza secondo cui l’ultima proroga del contratto sarebbe stata verbale.

Da gennaio 2013 il ricorrente non aveva più inoltrato richiesta di pagamento mensile, che avrebbe dovuto trovare riscontro nella emissione di una busta paga.

Risultava prodotta dal V. (documento 14 del primo grado) una e-mail del 22 aprile 2013 (inviatagli dalla signora B.F.) dove si precisava che il contratto era scaduto il 31/12/2012 e che non sarebbe stato rinnovato.

Le dichiarazione dei testi C.A., L.L., E.R., P.D. (ed il documento 5 nel fascicolo di primo grado, nel quale lo stesso V. riconosceva la sua negligenza) deponevano in senso opposto rispetto a quanto assunto dalla Corte di merito;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, sub 3, lett. b).

La ricorrente ha esposto che nelle prime difese e nelle note autorizzate (pagina 6) si era eccepito che il rapporto di lavoro si era risolto il 31/12/2012 e che la impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi del richiamato art. 32, nei 60 giorni successivi.

L’eccezione era stata ribadita alla pagina 8 della memoria difensiva d’appello.

La Corte d’appello non aveva esaminato la questione, forse ritenendo di avere motivato implicitamente, per il fatto che il rapporto sarebbe proseguito.

In realtà i rapporti di natura commerciale erano continuati in forza di accordo novativo, al fine di instaurare un mandato di agenzia, con conseguente estinzione del rapporto precedente;

– con il quinto motivo- sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza per avere risolto la questione della continuazione del rapporto nell’anno 2013 adottando una motivazione apparente.

Nei fatti, concluso il contratto di lavoro a progetto, il ricorrente avrebbe dovuto assumere il ruolo di agente generale per costituire una rete di vendita, cosa che non aveva fatto in pendenza del precedente rapporto.

Quanto all’esistenza della subordinazione nel periodo dall’1 gennaio al 31 marzo 2013, non solo non vi era prova ma esisteva prova contraria.

Dalla sentenza emergeva la mancanza del rispetto dell’orario di lavoro, dell’obbligo di presenza, dell’obbligo di reperibilità (pagina quattro della sentenza).

Emergeva, dunque, una contraddizione piuttosto evidente, per la assenza del più rilevante tra gli indici sussidiari della subordinazione.

Inoltre nell’anno 2013 non veniva emessa alcuna fattura per il pagamento dei corrispettivi.

Questa circostanza, unita alle altre, provava l’esistenza di una nuova pattuizione tra le parti, per l’instaurazione di un rapporto di agenzia;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, invero:

– quanto al primo motivo, la censura denunzia il vizio di motivazione in riferimento ad un fatto – la individuazione del progetto contenuta nell’accordo preliminare – esaminato nella sentenza impugnata e ritenuto irrilevante perchè superato dal contratto definitivo (pagina 3 della sentenza, secondo capoverso, in parentesi). Trattasi di una valutazione di merito, non sindacabile da questo giudice di legittimità, come sostanzialmente chiesto, invece, dalla parte ricorrente;

– il secondo motivo è infondato. La dichiarazione della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro è conforme ai principi espressi da questa Corte di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, n. 9471; 26/04/2018, n. 10135; Cass. n. 9471/20016, 12820/2016, 17127/2016), secondo cui laddove non si rinvenga un valido progetto si determina la presunzione assoluta di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, posto che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Per il resto la censura si limita ad assumere l’inadempimento del lavoratore agli obblighi assunti, che anche ove in ipotesi accertato, non avrebbe avuto rilievo decisivo ad escludere la suddetta conversione;

– con il terzo motivo si sottopone a critica l’accertamento della continuazione di fatto del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni, dal dicembre 2012 al marzo 2013. Pur deducendo formalmente un vizio di violazione delle norme del processo, la parte ricorrente sottopone a questa Corte una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. Si riportano i contenuti delle prove documentali e testimoniali senza allegare specificamente un fatto storico non esaminato nella sentenza impugnata e potenzialmente decisivo nel senso della interruzione del rapporto il 31 dicembre 2012. Pertanto la censura, pur se riqualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si sottrae al rilievo di inammissibilità;

– quanto al quarto motivo, la medesima valutazione di inammissibilità consegue al rilievo della novità della questione, in quanto in assenza di ogni statuizione della sentenza impugnata in punto di decadenza del lavoratore dalla impugnazione del contratto a progetto, la odierna parte ricorrente avrebbe dovuto localizzare la relativa eccezione, come sollevata nel primo atto difensivo (piuttosto che nelle note autorizzate, cui si fa rinvio anche in memoria); in ogni caso, la inammissibilità della censura è parimenti fondata sulla mancanza di decisività rispetto all’accertamento, compiuto dalla sentenza impugnata, della cessazione del rapporto di lavoro soltanto in data 30 marzo 2013;

– con il quinto motivo si censura- anche assumendosi la apparenza della motivazione – l’accertamento di fatto circa la continuazione del rapporto di lavoro nell’anno 2013, già contestato con il terzo motivo.

Anche in questo caso non si allega il fatto decisivo non esaminato dal giudice dell’appello, richiedendosi piuttosto una nuova valutazione di merito in ordine alla cessazione del precedente rapporto in vista della futura costituzione di un rapporto di agenzia, ciò che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso. Le ragioni della conversione del rapporto di lavoro escludono, poi, ogni rilevanza al concreto accertamento della subordinazione, come già evidenziato in relazione al primo motivo.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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