Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30657 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18284-2018 proposto da:

M.M., nella qualità di socio della CMP di C.M.

SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 71, presso lo

studio dell’avvocato FELICIANI WALTER, rappresentato e difeso

dall’avvocato LEONARDI RICCARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), CMP DI M.C. & C.,

M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 651/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla società CMP di M.C. e c. s.a.s. e da M.M. e M.C., in riforma della sentenza impugnata – che aveva disatteso il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di accertamento relativo a IRAP per l’anno 2007, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale in relazione all’intervenuto annullamento in sede di autotutela dell’atto impugnato, condannava l’Agenzia delle entrate soccombente alla rifusione della quote di spese processuali – liquidate complessivamente in Euro 8.000,00 – pari al 65 %, compensando fra le parti il restante 35 %.

M.M. quale socio della CMP di M.C. & C. di M.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenza delle entrate, la CMP di M.C. & C. e M.C. non si sono costituiti.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, artt. 91 e 112 c.p.c., lamentando che il giudice di appello avrebbe tralasciato di liquidare le spese del primo grado di giudizio.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 5. La CTR avrebbe tralasciato di liquidare il compenso professionale per fasi, immotivatamente procedendo ad una determinazione degli importi in misura inferiore a quella indicate nella nota spese.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese -cfr. Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 28718/2013; Cass. n. 1775/2017 -.

A tale principio non si è attenuto il giudice di merito che, riformando la decisione impugnata in accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti, ha omesso di rimodulare le spese processuali già liquidate dal giudice di primo grado in favore dell’Agenzia delle entrate.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci” – cfr. Cass. n. 18905/2017; Cass. n. 8824/2017 -.

A tale indirizzo non si è affatto uniformato il giudice di appello che ha omesso di provvedere ad una analitica liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio tralasciando di motivare le ragioni del discostamento rispetto alle voci indicate nelle due note spese prodotte dalla parte vittoriosa sia in primo che in secondo grado.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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