Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30585 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 22/11/2019), n.30585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29363-2018 proposto da:

Z.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALEPRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 21/8/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in ordine alle istanze avanzate da Z.K. nato in Ghana il 17/7/1995, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Ghana aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato ingiustamente accusato di avere ucciso una cameriera di un albergo che lo aveva sorpreso durante un rapporto omosessuale con un ragazzo inglese.

Avverso il decreto del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale il ricorrente solleva tre questioni di di legittimità costituzionale: la prima del decreto L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost., per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, in considerazione del differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

La seconda e terza questione di legittimità costituzionale, in materia di controversie di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, art. 6, comma 1, per violazione degli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 1, in riferimento alla previsione del rito camerale ex artt. 737 s.s. c.p.c. ed al termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Con i due motivi di ricorso in via pregiudiziale il ricorrente solleva altrettante questioni di legittimità ostituzionale sulle quali questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analoghi giudizi, ritenendole irrilevanti e manifestamente infondate, con sentenza sez. 1 n. 17717 del 27/6/2018 e n.27700 del 30/10/2018 pienamente condivisa da questo Collegio e dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Nel merito con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 251 del 2007, art. 7, lett. C) ed D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare la situazione sociale e politica generale del Ghana con uso di informazioni aggiornate e precise sulla situazione del paese di origine in merito alle discriminazioni verso gli omosessuali.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Milano, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso proposto è inammissibile.

I motivi di merito proposti contengono una serie di critiche agli, accertamenti in fatto espressi nella motivazione del (Ndr: testo originale non comprensibile) che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento. Il Tribunale infatti ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili e in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014). Inoltre, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti da numerosi siti internet tutti elencati nella (Ndr: testo originale non comprensibile) da cui ha evinto che vi sono situazioni critiche di sicurezza e di ordine pubblico nel Ghana.

In ordine al secondo motivo di ricorso ed in particolare alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater risultando che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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