Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30489 del 21/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2961-2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPA MICIELI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 700/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 12.7.2017, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da C.S. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi;
che avverso tale pronuncia C.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che, con memoria dep. ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato, anche con riguardo alla cartella esattoriale opposta nel presente giudizio, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1 (conv. con L. n. 172 del 2017) e di aver provveduto al pagamento delle relative rate;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (così Cass. n. 7741 del 2019);
che le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate, essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi della norma cit. (cfr. in termini Cass. n. 7741 del 2019, cit.);
che, essendo la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017), onde va dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 21 novembre 2019